Nessun vincolo di riservatezza per le immagini prodotte in giudizio dalla coniuge tradita. Inefficace il disconoscimento da parte del marito

Prove del tradimento tramite smartwatch

Siamo ad agosto. Un uomo intrattiene una relazione extra coniugale con una collega. Fa caldo, e decide quindi di togliersi lo smartwatch che lascia sul comodino. L'apparecchio è però collegato allo smartphone. Ed è proprio in virtù di questa connessione parallela tra i due device che la moglie scopre il tradimento. Attraverso il telefono l'uomo scambia messaggi con l'amante, ma questi sono leggibili anche sullo smartwatch. La consorte, intenta a pulire il comodino, vede lampeggiare l'orologio per l'arrivo delle notifiche. Leggi i messaggi, dal contenuto inequivocabile, e li fotografa con il suo cellulare. Scopre anche che il marito ha affittato una garçonniere per incontrarsi con l'amante. Decide così di procedere alla separazione.

Disconoscimento tempestivo

Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, con la sentenza 2214/2022 addebita all'uomo le ragioni della separazione, rigettando il suo disconoscimento delle foto dei messaggi e l'invocazione della violazione della privacy.

Secondo il giudice, infatti, il disconoscimento deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, oltre che supportato da elementi che dimostrino che la realtà riprodotta non corrisponde a quella dei fatti. Per quanto attiene invece alla privacy, per il tribunale non vi è alcuna violazione in quanto l'elemento caratterizzante di una immagine è il suo oggetto. Non vi è quindi alcuna differenza tra la foto di una schermata e quella che ritrae persone intente in effusioni.










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