Viola l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente l'ordinanza ingiunzione poco chiara e incompleta che non consente di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della sanzione irrogata

Illegittima l'ordinanza poco chiara e incompleta

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Viola lo statuto dei diritti del contribuente l'ingiunzione di pagamento della multa irrogata per violazione del Codice della Strada, se non è possibile comprendere con chiarezza la motivazione, la misura esatta degli importi richiesti e se manca l'indicazione della norma violata, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione della PA. In presenta di questi vizi il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione va dichiarata illegittima. Questa la decisione del Giudice di Pace di Cassino contenuta nella sentenza n. 1003/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un cittadino, difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, si oppone a un'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Latina innanzi al Giudice di Pace di Cassino, rilevando l'illegittimità della pretesa azionata dalla Pubblica Amministrazione in quanto, sia i verbali presupposti che l'ordinanza di ingiunzione, presentano vizi evidenti.

Violato l'art. 7 dello Statuto del Contribuente

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Il Giudice di Pace di Cassino accoglie il ricorso perché fondato. Nel caso di specie lo stesso rileva la violazione dell'art. 7 commi 1, 2, e 3 della legge 212/2000 contenente "Disposizioni in materia dello statuto dei diritti del contribuente". Il suddetto articolo 7, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, così dipone:

"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  • l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  • l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  • le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti."

Ingiunzione e notifica del verbale

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L'ordinanza ingiunzione oggetto dell'impugnazione si riferisce solo per relationem a verbali di contestazione per violazione del Codice della strada senza specificare la norma violata, limitandosi a richiamare sono la legge 689 del 1981.

Da detto documento non è possibile risalire alla norma violata e alla normativa di riferimento applicata che ha consentito di quantificare la sanzione. In questo modo non è possibile controllare l'esattezza dell'operato dell'amministrazione.

Dagli atti che sono stati esibiti non è dato inoltre avere la certezza giuridica dell'avvenuta e precedente notifica del verbale di accertamento rispetto all'ordinanza ingiunzione. Il tutto, in violazione di quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 7015/1999 nella quale gli Ermellini hanno precisato che "in materia di sanzioni amministrative attinenti alla circolazione stradale, la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve essere preceduta da quella del verbale di accertamento, cosicché l'interessato, al momento della notifica dell'ordinanza a tutti gli elementi per difendersi."

Il GdP infine rileva che "parimenti, aldilà di formule di stile, non è dato conoscere le motivazioni che hanno condotto il rigetto del ricorso avverso il verbale prodromico all'ordinanza ingiunzione test impugnata."

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf GdP Cassino n. 1003/2022

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