L'art. 68 del Codice deontologico consente all'avvocato di assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale

Conflitto di interessi agire contro l'ex cliente prima di due anni

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Viola la norma del Codice deontologico sul conflitto di interessi l'avvocato che dopo meno dei due anni consentiti assume un incarico nei confronti di una sua ex cliente, ottenendo un decreto ingiuntivo.

All'esito del giudizio però il CNF ridimensiona l'iniziale sanzione della sospensione dall'attività professionale a soli due mesi, perché occorre considerare l'assenza di un pregiudizio rilevante e la non sussistenza dei fatti contestati un un capo d'incolpazione. Questo in breve il contenuto della sentenza del CNF n. 17/2022 (sotto allegata).

Sospeso per otto mesi l'avvocato in conflitto di interessi

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Un avvocato si oppone alla decisione intrapresa nei suoi confronti dal Consiglio distrettuale di disciplina, che si è concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di otto mesi.

All'avvocato sono state contestate diverse violazioni tra le quali l'aver assunto a distanza di poco più di un anno dalla rinuncia la mandato, nella sua qualità di amministratore di una società, l'incarico, auto-affidatosi, di chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti di una sua ex cliente. Ben prima quindi del decorso dei due anni richiesti, mettendosi in questo modo in una posizione di evidente conflitto di interessi.

Sanzione ridotta, il pregiudizio non è stato rilevante

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L'avvocato ovviamente contesta la decisione, il CNF però nella motivazione della sentenza chiarisce come nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha "assunto incarichi contro una parte già assistita prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto, come ammesso anche dallo stesso ricorrente, con conseguente conflitto di interessi."

La condotta contestata all'Avv. riguarda infatti l'assunzione di un incarico contro una parte già assistita. Trattasi di una fattispecie ascrivibile agli artt. 24, c. 5 (conflitto di interesse) e 68, 1° NCD, (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita) che comporta la violazione anche dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza prescritti dall'art. 9 NCDF.

Rideterminata in favore del ricorrente però la sanzione della sospensione dalla professione, nella misura di due mesi in quanto "la determinazione concreta della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente. "

Poiché nel caso di specie la parte assistita non ha subito un pregiudizio rilevante e poiché uno dei capi di incolpazione è stato ritenuto insussistente, il CNF ritiene congrua la misura della sospensione nella suddetta misura attenuata di due mesi.

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Scarica pdf CNF. n. 17-2022

Foto: 123rf.com
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