I casi in cui si può chiedere la restituzione del prezzo pagato per il volo se si verifica un evento che impedisce al passeggero di viaggiare

Cosa fare se prima del volo si verifica un evento che impedisce di viaggiare?

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La risposta viene fornita dall'articolo 945 del Codice della navigazione.

Secondo tale norma, il passeggero aereo, nel caso in cui sopravvenga un evento ad egli non imputabile e che gli impedisce la partenza, ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasporto nonché la restituzione del prezzo pagato per il trasferimento; tale assunto vale anche nel caso in cui l'evento riguardi uno dei congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con il passeggero.

Se si verifica un evento imprevedibile ed invincibile, tale per cui il passeggero è impossibilitato a viaggiare, egli deve dare tempestiva comunicazione della circostanza impeditiva al vettore affinché questi non subisca un danno e possa provvedere al rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo inutilizzato.

Quali sono i casi di impossibilità sopravvenuta?

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Il Codice delle navigazione non specifica quali sono gli eventi di impossibilità sopravvenuta per il quali è possibile invocare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del prezzo pagato.

In ogni caso, si può far riferimento alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali intorno all'articolo 1463 del Codice Civile, che concerne l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore nell'ambito della materia contrattuale.

Tali elaborazioni hanno definito i caratteri dell'impossibilità sopravvenuta: anzitutto, l'impossibilità deve essere sopravvenuta, ossia l'evento che si ritiene essere impeditivo deve verificarsi dopo la conclusione del contratto di trasporto aereo; in secondo luogo, l'impedimento deve essere invincibile, ossia non vi è alcun modo per poter superare l'ostacolo e utilizzare la prestazione fornita da controparte; l'impedimento deve essere oggettivo, ossia deve essere tale che chiunque non possa fruire della prestazione richiesta; l'impedimento deve essere definitivo, nel senso che non è temporaneo ed è immutabile nel tempo.

La giurisprudenza di merito applicando i predetti principi ha individuato alcuni casi ascrivibili all'impossibilità sopravvenuta.

A mero titolo esemplificativo si può ricordare il caso della cd. "gravidanza a rischio", ossia di quello "stato interessante" che è contraddistinto dalla impossibilità a viaggiare in aereo, considerato che tale trasferimento potrebbe pregiudicare l'esito positivo della gestazione. Tale evento deve essere accertato da medico ginecologo con certificazione postuma rispetto alla data di acquisto del volo (si veda Trib. Roma sent. 19050/2016).

Altro caso di impossibilità sopravvenuta è quello della diffusione di un'epidemia presso il luogo di destinazione. L'esperienza drammatica della pandemia da Covid-19 ci ha insegnato che tale evento costituisce una causa di forza maggiore, una impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1463 c.c: da ciò consegue che il passeggero aereo, il cui volo è stato cancellato a causa della predetta pandemia, ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto.

Può il passeggero ottenere il rimborso se presso la località cui è diretto si sta diffondendo una epidemia virologica?

La risposta è positiva se viene accertato che la diffusione di tale virus potrebbe compromettere la salute del passeggero. Il rimborso può essere richiesto soltanto se l'epidemia si è verificata in una data successiva a quella in cui è stato acquistato il volo (si veda Trib. Bologna sent. 2973/2018 - in questo caso, però, non è stato rimborsato il singolo volo, ma l'intero pacchetto turistico dal tour operator).

Anche la morte improvvisa di un congiunto (ad esempio di un genitore, del coniuge o dell'unito civilmente) rappresenta una circostanza che legittima il passeggero aereo a richiedere il rimborso del biglietto.

Il passeggero aereo ha, dunque, l'onere di dimostrare l'evento e che questo abbia le caratteristiche succitate: tale condizione può essere soddisfatta, ad esempio, attraverso la trasmissione del certificato medico attestante diagnosi e cura. La comunicazione alla compagnia aerea deve essere tempestiva per non incorrere nel rischio di vedersi negato il rimborso del biglietto, a meno che non si riesca a dimostrare di essersi ritrovati nell'impossibilità ad effettuare la comunicazione.

Caso non qualificabile in termini di impossibilità sopravvenuta

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Tra le diverse pronunce dei Giudici di merito in relazione all'articolo 945 del codice della navigazione, merita menzione la sentenza del Tribunale di Roma numero 17342 del 2019. In particolare, la fattispecie oggetto del procedimento riguardava il caso di due passeggeri aerei che avevano acquistato due voli in coincidenza. Nel periodo intercorrente tra la prenotazione del volo e la data di partenza, uno dei passeggeri riceveva comunicazione relativa alla data in cui si doveva tenere una delle prove del concorso cui doveva partecipare. Alla luce di tale comunicazione, pertanto, il passeggero chiedeva alla compagnia aerea il rimborso dei biglietti dei voli ai sensi della predetta norma del codice della navigazione. Per il Tribunale la comunicazione della data di espletamento della prova concorsuale non costituisce impossibilità sopravvenuta quando al passeggero è già stato indicato il periodo presunto di tenuta dell'esame e ciò nonostante egli abbia proceduto ad acquistare un volo proprio per tale periodo.

Onere della prova e tempestività comunicazione

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Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che un ruolo fondamentale nell'ottenimento del rimborso del biglietto del volo è giocato dall'onere della prova, ossia dalla dimostrazione da parte del passeggero che l'evento invocato a fondamento della propria pretesa, era imprevedibile ed invincibile.

Oltre a ciò, rimane centrale la tempestività con la quale il passeggero è tenuto a comunicare l'evento impeditivo della propria partenza per consentire al vettore di procedere al rimborso del biglietto del volo e di offrire a nuovi potenziali passeggeri il posto rimasto vuoto.

Avv. Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it

Esperienza pluriennale nel diritto dei trasporti, del turismo e dei consumatori


Foto: 123rf.com
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