La Cassazione in una causa avente ad oggetto il compenso spettante a due avvocati, precisa quali sono i termini di decorrenza della prescrizione del diritto del professionista al pagamento

Termini di decorrenza prescrizione compenso avvocato

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Il diritto al compenso dell'avvocato decorre dall'esaurimento dell'affare, dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato. Queste le sintetiche precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 11500/2022 (sotto allegata) chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da due avvocati che si sono visti respingere in sede di merito la richiesta del pagamento del compenso per l'attività svolta per una cliente, per prescrizione del relativo diritto.

La vicenda processuale

Due avvocati ricorrono in sede giudiziaria per far valere il loro diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta in favore di una loro assistita.

Il Tribunale però rigetta la richiesta dichiarando il diritto prescritto e ritenendo inammissibile il giuramento deferito.

Errato il dies a quo della prescrizione del compenso

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I due avvocati nel ricorrere in Cassazione, sollevano pertanto i seguenti motivi di doglianza:

  • con il primo fanno presente che nella nota di trattazione scritta e riprodotta nel ricorso la richiesta di ammissione del giuramento risulta sottoscritta personalmente dai due professionisti;
  • con il secondo che la convenuta non ha mai eccepito l'avvenuto pagamento del compenso;
  • con il terzo lamentano l'errato dies a quo della prescrizione del credito di uno degli avvocati perché il giudice di merito ha preso in considerazione la transazione del 28.09.2016 e non il pagamento dell'assegno incassato in data 08.05.2017 da un delegato dell'assistita.

Il diritto al compenso non si prescrive dalla riscossione delle somme della conciliazione

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La Cassazione accoglie solo il primo motivo del ricorso dichiarando inammissibili i restanti.

Fondato infatti il primo motivo sollevato perché il giuramento è stato deferito ritualmente in fase istruttoria con atto sottoscritto da una parte, come risultante nella nota riprodotta nel ricorso.

Inammissibile invece il secondo motivo perché la mancata contestazione dell'inadempimento non vale come ammissione della mancata estinzione del debito. In ogni caso, rilevano gli Ermellini, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni o il comportamento in sede processuale della parte sono valutazioni rimesse all'apprezzamento del giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile per la Corte in quanto il dies a quo da cui cioè inizia a decorrere la prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato coincide:

  • con il momento in cui l'affare per il quale il cliente ha conferito l'incarico, si esaurisce;
  • momento che coincide con la decisione della lite per gli affari definiti;
  • oppure con la conciliazione delle parti;
  • o infine con la revoca del mandato.

Non rileva pertanto la data successiva alla conciliazione intercorsa con la cliente in cui un delegato ha riscosso le somme derivanti dall'accordo conciliativo.

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Foto: 123rf.com
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