Significato e commento dell'articolo 82 della Costituzione: le inchieste su materie di pubblico interesse e le commissioni d'inchiesta

Il testo dell'articolo 82 della Costituzione

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Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Le inchieste della Camera in Italia

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L'art. 82 della Costituzione si occupa di tutte quelle questioni, di interesse pubblico, che meritano un approfondimento. La Carta Costituzionale, pertanto, a tal fine, permette al Parlamento di creare apposite commissioni di inchiesta che perseguano il fine di indagare su tali aspetti, così da riferirne al Parlamento.

In Italia sono state svariate le commissioni di inchiesta create per fare chiarezza su vicende controverse. Nel secondo dopoguerra, ad esempio, la Camera ha indagato sulla miseria e sulla disoccupazione; è poi toccato, durante la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, alla verifica sulle condizioni dei lavoratori; fino ad arrivare al grave espandersi della mafia in Sicilia.

Ci sono poi state commissioni istituite con il fine di approfondire episodi noti, a titolo esemplificativo, si cita: il disastro del Vajont dell'anno 1963; la fuga di materiali tossici a Seveso nell'anno 1976; la morte della giornalista Ilaria Alpi nell'anno 1994; il sequestro di Aldo Moro; la morte di Giulio Regeni in Egitto nell'anno 2021.

Le Commissioni di inchiesta: struttura e composizione

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Le Commissioni di inchiesta sono formate da senatori e deputati selezionati dalla Presidenza della propria Camera di appartenenza, ai sensi della proporzionalità di rappresentanza dei partiti e su delega dell'Assemblea.

Tali commissioni potranno essere bicamerali o monocamerali. Una volta costituite hanno l'obiettivo di raccogliere qualsivoglia informazione fondamentale sull'argomento oggetto della Commissione. Hanno piena autonomia e vantano poteri ispettivi: le rispettive Camere non avranno diritto a nominare delle Commissioni concorrenti, nonché interferire nel loro operato.

Così come statuito dalla Costituzione, le Commissioni di inchiesta presentano i medesimi poteri istruttori - e le relative limitazioni - dell'autorità giudiziaria in fase preliminare, in ogni giurisdizione (civile, penale o amministrativa). Ciò implica che i poteri a queste attribuiti consentono, sempre a titolo esemplificativo, di: richiedere documentazione, interrogare testimoni, prescrivere sequestri e perizie, disporre perquisizioni. Possono, pertanto, porre in essere ogni attività utile ad approfondire i fatti.

Ad ogni soggetto interpellato nel procedimento dovrà essere garantito il diritto al contraddittorio, alla difesa e ai principi del giusto processo. Inoltre, ogni documentazione facente parte del procedimento di inchiesta dovrà essere coperto dal segreto professionale.

Si precisa, infine, che l'art. 82 Cost. non prevede soltanto l'istituzione di Commissioni di inchiesta, ma anche la possibilità per i cittadini di indagare su fatti poco chiari. Tra gli strumenti che consentono tale possibilità si segnala, ad esempio, l'interrogazione parlamentare, l'interpellanza, la mozione e la risoluzione.


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