Gli operatori bancari, nella gestione del servizio di tesoreria a favore delle UU.SS.LL., adempiendo a funzioni oggettivamente pubblicistiche, sono sottoposti alla disciplina sul diritto di accesso contenuta negli artt. 22 e 23 L. n. 241/90, anche se il servizio viene esercitato sulla base di un contratto di appalto piuttosto che di un atto di concessione.
Si riportano i seguenti passaggi dal corpo motivazionale della sentenza:
«[...]Il Collegio concorda con le conclusioni del primo giudice sulla portata dell'art. 23, co. 1 della legge n. 241 del 1990 e identifica nei gestori del pubblico servizio, sottoposti ad accesso, tutti i soggetti attributari di funzioni pubbliche. In questo ambito trova collocazione l'attività del tesoriere, per l'attinenza del ....leggi tutto....
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