Nella fattispecie una dipendente si era dimessa a seguito di ingiurie e molestie che aveva ricevuto in ufficio ed aveva per questo richiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno essendo stata di fatto costretta a lasciare un ambiente di lavoro divenuto invivibile e ostile.
I giudici del Palazzaccio hanno confermato la decisione dei giudici d'appello chiarendo che, in caso di controversie di lavoro, non puo' essere preclusa "la ricostruzione del contenuto della registrazione" se questa contiene "elementi gravi, precisi e concordanti".
Nel respingere il ricoro i Giudici della Corte hanno sottolineato che "le statuizioni del giudice di appello sono condivisibili e non in contrasto con l'art. 2712 del c.c. giacche' la contestazione della societa' ha riguardato le risultanze della registrazione valutate dallo stesso Giudice in base ad elementi presuntivi quali il clima di particolare ostilita'" del datore di lavoro "in reazione alla richiesta di ferie della dipendente e alla minaccia di denuncia penale ai carabinieri per contestati ammanchi di cassa ove l'impiegata avesse presentato la lettera di dimissioni".
Risulta dunque adeguatamente motivato - aggiunge la Corte - l'accertamento compiuto dal giudice di merito che ha ammesso la registrazione tra le prove contro l'azienda.
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