Significato e commento dell'articolo 65 della Costituzione: la riserva di legge ordinaria, i casi di ineleggibilità e incompatibilità

Il testo dell'articolo 65 della Costituzione

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La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [cfr. artt. 84 c. 2, 104 c. 7, 122 c. 2, 135 c. 6].
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

La riserva di legge ordinaria

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L'art. 65 della Costituzione è contenuto all'interno di quella parte della carta costituzionale dedicata alla disciplina della formazione e del funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La disposizione in parola stabilisce che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di deputato o di senatore siano determinati tramite leggi ordinarie. Il motivo per cui l'Assemblea Costituzionale decise di rimettere la determinazione delle stesse al legislatore ordinario risiede nella possibilità di successiva modifica della normativa in via più agevole e nell'opportunità di maggiore adattamento al tessuto istituzionale e sociale del paese.

L'ineleggibilità

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L'ineleggibilità costituisce una condizione che impedisce l'elezione del soggetto e che preesiste alla sua scelta da parte del corpo elettorale. Le cause di ineleggibilità delimitano le ipotesi in cui un cittadino non può essere eletto parlamentare. La categoria giuridica in commento viene distinta in relativa e assoluta. È relativa qualora derivi dallo svolgimento di un'attività che determina una situazione di vantaggio tale da favorire il soggetto rispetto agli altri candidati. Viene definita assoluta, invece, se concerne due posizioni non conciliabili.

Le cause di ineleggibilità dei membri della Camera dei deputati sono contenute all'interno del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (il cd. T.U. delle disposizioni per l'elezione alla Camera dei deputati) e vengono applicate anche ai senatori della Repubblica, alla luce del richiamo effettuato dal d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (T.U. per le elezioni del Senato della Repubblica).
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, tra gli altri, non sono eleggibili all'ufficio di deputato o senatore:

  • capi di Gabinetto dei ministri;
  • presidenti delle Giunte provinciali;
  • capo e vice capo di Polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza;
  • sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
  • prefetti e chi ne fa le veci, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

L'incompatibilità

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L'incompatibilità è una condizione che consente l'elezione del soggetto, ma impedisce di ricoprire contemporaneamente l'ufficio di parlamentare e di determinate altre cariche pubbliche. Le cause di incompatibilità, dunque, esprimono l'impossibilità di conciliare due posizioni e costringono il singolo a scegliere tra le diverse cariche. Sono incompatibili, tra le altre, la carica di parlamentare e quella di Presidente della Repubblica, membro del CSM, giudice costituzionale, etc.


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