Scade il 31 marzo 2022 la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla cd. Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio

Smart working, dal 1° aprile accordi individuali

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«Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo Stato d'Emergenza oltre il 31 marzo». queste le parole del premier Draghi qualche settimana fa. Adesso la data fatidica si avvinca. Vediamo quali saranno le conseguenze per imprese e laboratori. Senza lo Stato di Emergenza, in primis, viene meno anche la procedura di smart working "semplificato" di matrice emergenziale e derogatoria alle norme del D.Lgs. n.81/2017 sul lavoro agile "ordinario". Per regolare il lavoro agile sarà possibile stipulare accordi individuali che regolino le giornate di smart e quelle in ufficio in deroga alla contrattazione sindacale. L'Esecutivo punta all'introduzione di procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative proprio all'accordo individuale di smart working. È stato introdotto un Protocollo nazionale sul Lavoro agile privato, firmato dalle parti sociali (datoriali e sindacali) con il Ministero del Lavoro per regolare tutti gli aspetti della contrattazione, anche in materia di sicurezza.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

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In scadenza il 31 marzo 2022 la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla cd. Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio. Per questi lavoratori i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare, per tutto il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale ossia una visita medica richiedibile, in alternativa al medico competente, anche ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Congedo Covid-19 per i lavoratori genitori

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Fino al 31 marzo 2022 il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale SARS CoV-2 per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio convivente minore di anni 14, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Rispetto a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti, per le partite IVA e gli autonomi iscritti all'INPS non è prevista la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria, ma solo in modalità giornaliera.

Genitori con figli di età tra 14 e 16 anni. figli disabili

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Finisce anche la possibilità, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto del figlio di età compresa fra 14 e 16 anni, di uno dei genitori lavoratori dipendenti, alternativamente all'altro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

E i genitori, dal 31 marzo, non avranno il diritto di svolgere smart working i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES) nel caso in cui nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

Lavoratori fragili

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Sempre fino al 31 marzo 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le patologie croniche in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile sono individuate dal decreto 4 febbraio 2022

Scadrà, nella stessa data, la tutela previdenziale in base alla quale, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, per i lavoratori fragili dipendenti il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.


Foto: 123rf.com
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