Per il giudice di pace di Acqui Terme il comune deve anche rimborsare le spese legali al ricorrente

Multa eccesso di velocità

Il Giudice di Pace di Acqui Terme, con Sentenza n. 05/2022 depositata il 10.02.2022 (sotto allegata), ha accolto il ricorso di un automobilista che chiedeva l'annullamento di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, elevato a proprio carico dalla Polizia Locale, notificatogli oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.D.S.

No all'esimente del ritardo congruo

Nello specifico, l'infrazione, accertata con apparecchiatura elettronica in circostanze tali da non consentire la notifica immediata, risultava essere avvenuta il 09.02.2021 mentre l'atto veniva consegnato al servizio postale per la notifica al trasgressore solo in data 21.05.2021.

Non ha trovato accoglimento la tesi dell'Ente resistente che sosteneva vi possa essere un giustificato scostamento tra il momento dell'infrazione e quello della effettiva identificazione del trasgressore (in questo caso avvenuto 14 giorni dopo l'infrazione) dovendo così far decorrere il termine per la notifica da tale data successiva.

Il Giudice, aderendo ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità (per tutte Cassazione, Sez. VI n. 7066/2018), ha ritenuto che una tale interpretazione della norma aprirebbe una "indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di assoluta arbitrarietà, ed, in ogni caso, manifestamente illegittima per violazione dell'art. 201 CdS, poiché legittimerebbe ogni Comune, a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonchè finanche invocando il proprio dissesto finanziario, ad invocare l'esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell'infrazione ed accertamento ed identificazione del colpevole".

Per tale motivo la sanzione veniva annullata e l'Ente veniva anche condannato a rimborsare le spese legali del ricorrente.

Scarica pdf sentenza Gdp Acqui Terme n. 5/2022

Foto: 123rf.com
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