L'ordinanza del ministero della Salute prevede fino al 31 marzo l'obbligo delle mascherine solo al chiuso e all'aperto in caso di assembramento

Mascherine, le regole dall'11 febbraio al 31 marzo 2022

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Porta la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, l'ordinanza (in allegato) che stabilisce che i dispositivi di protezione individuale (le mascherine), negli ambienti aperti, non saranno più obbligatori, ma lo saranno in caso di assembramenti e affollamenti. Le mascherine, comunque, restano obbligatorie al chiuso (diversi dalle abitazioni private). Gli effetti dell'ordinanza saranno in vigore dall'11 febbraio e fino al 31 marzo 2022. L'ordinanza ricorda «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all'aperto e? fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se? i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti».

Mascherine, quando non c'è l'obbligo

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Sempre l'articolo uno del provvedimento dispone che: non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di eta? inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilita? incompatibili con l'uso della mascherina, nonche? le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attivita? sportive. L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita? economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche? le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Mascherine, norme derogabili

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Infine, sempre l'articolo 1 chiarisce che «Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio».

Scarica pdf ordinanza Min. Salute 8.2.2022

Foto: 123rf.com
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