Le agevolazioni riguardano solo mascherine rientranti tra i dispositivi medici o tra i dispositivi di protezione individuale

di Gabriella Lax - Resta l'Iva al 22% per le mascherine ordinarie. A stabilirlo è l'Agenzia dei monopoli e delle dogane, con la circolare n. 12/2020 (in allegato), dal titolo "Riduzione aliquota Iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19 codici taric".

Applicazione dell'Iva sulle mascherine

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Quindi aliquota zero fino al 31 dicembre 2020 e aliquota del 5% successivamente, così come stabilito dall'articolo 124 del dl 34/2020, si applica soltanto alle mascherine rientranti tra i dispositivi medici o tra i dispositivi di protezione individuale.

In primis, secondo l'Agenzia, il trattamento di aliquota zero si applica a decorrere dal 19 maggio 2020, ossia la data di pubblicazione del decreto legge 34 sulla Gazzetta Ufficiale. Da qui ne discende che non è prospettabile una efficacia retroattiva della disposizione, neppure mediante una interpretazione estensiva della decisione della Commissione europea del 3 aprile 2020, in base della quale è stata adottata la determinazione direttoriale della stessa data che ha concesso l'esenzione sia dall'Iva sia dai dazi doganali alle importazioni di determinati beni utili per la prevenzione e la lotta alla pandemia, stante i differenti scopi e destinatati delle disposizioni.

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Quali sono le mascherine generiche

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Ma la circolare risponde ad un altro quesito: ossia la possibilità di ricondurre le mascherine generiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 124, atteso che nell'elencazione dei beni che la disposizione ha inserito nella predetta voce 1-ter.1 figurano soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp32. Secondo la circolare dell'Agenzia le mascherine generiche (o filtranti) non sono né un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale, ne discende sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto solo ai beni espressamente nominati, trattandosi di un'elencazione «tassativa e non meramente esemplificativa».

La diversità rispetto alle mascherine chirurgiche

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Ancora chiarisce la circolare in ragione della diversità rispetto alle mascherine chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, in relazione alla produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Mise n. 107886 del 23 aprile 2020: le mascherine filtranti generiche possono superare i controlli presso le autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle condizioni seguenti condizioni: non devono recare la marcatura CE; devono indicare espressamente che non si tratta di un dispositivo medico (Dm) o dispositivo di protezione individuale (Dpi); devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso dei predetti dispositivi (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).

Scarica pdf circolare Agenzia Dogane n. 12/2020

Foto: 123rf.com
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