La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione

Cessione bonus edilizio, come fare

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È disponibile il nuovo modello (in allegato) per effettuare l'opzione per la cessione dei bonus edilizi o la richiesta di sconto in fattura. I contribuenti, dunque, possono trasmettere la comunicazione a partire dal 4 febbraio, data nella quale si dovrebbe riaprire il canale telematico aggiornato con le importanti novità introdotte dal decreto "antifrodi" (trasfuso nella legge di Bilancio) e dal decreto Sostegni ter che ha previsto limitazioni alle cessioni dei crediti.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unita? immobiliari e? inviata:

- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non e? richiesta la presenza del visto di conformita?;

- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformita? per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali e? richiesto il visto di conformita?.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici e? inviata:

- dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non e? richiesta la presenza del visto di conformita?;

- dal soggetto che rilascia il visto di conformita? oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o tramite intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali e? richiesto il visto di conformita?. Nei casi di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condo?mino, il soggetto che rilascia il visto e? tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformita? e alle asseverazioni e attestazioni.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unita? immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, e? inviata: dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non e? richiesta la presenza del visto di conformita?; esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformita? per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali e? richiesto il visto di conformita?.

Cessione bonus edilizio, termini di presentazione della domanda

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La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite va inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Nel caso delle spese sostenute nel 2021, nonche? per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022 (in allegato le istruzioni).

Modello, presentazione e compilazione

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La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unita? immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, solo in via telematica, utilizzando il modello (in allegato), mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il frontespizio e? composto dalle seguenti sezioni: "Dati del beneficiario" e "Dati relativi al rappresentante del beneficiario"; "Condominio": da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio; "Impegno alla trasmissione telematica": da compilare se la comunicazione e? trasmessa avvalendosi di un intermediario successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate; "Visto di conformita?": la compilazione di questa sezione e? obbligatoria per tutti gli inter-venti che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali e? richiesto il visto di conformita?; "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico": tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformita?.

Nella sezione "Dati del Beneficiario" deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilita? sociale) che comunica l'opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione "Dati relativi al rappresentante del beneficiario" da compilare solo se il firmatario della comunicazione e? un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d'impo- sta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il firmatario autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

Nella sezione "Condominio" deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L'indicazione del codice fiscale del condominio non e? obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo "Condominio minimo" va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministratore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.

Nella sezione "Impegno alla presentazione telematica" il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

La sezione "Visto di conformita?" e? compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformita? ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista. Il contribuente e? obbligato a richiedere il visto di conformita? per tutti gli interventi ammessi al Superbonus. Se la presente Comunicazione e? trasmessa all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2022, per gli interventi diversi dal Superbonus e dal Bonus Facciate (identificato dal codice 18 nella seguente tabella degli interventi) non ricorre l'obbligo del visto di conformita? solo per quelli classificabili come attivita? di "edilizia libera" o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita? immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

La sezione "Asseverazione efficienza energetica" deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformita? nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall'ENEA a seguito della trasmissione dell'asseverazione redat- ta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. La sezione "Asseverazione rischio sismico", invece, deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell'asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonche? il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l'asseverazione. In entrambe le sezioni "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico" deve, inoltre, essere barrata la casella "Polizza assicurativa" al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell'attestazione e asseverazione, si e? dotato della polizza di assicurazione della responsabilita? civile, prevista dal- l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui sia stata barrata la casella "Superbonus" (oppure la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus") per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione "ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA" e? facoltativa (se l'intervento trainante e? di tipo "Sismabonus"). Resta confermata la necessita? del visto di conformita?.

Le novità del decreto Bilancio

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Infine si ricorda che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 ci sono alcune novità introdotte dal Decreto Rilancio. Oltre al Superbonus, che prevede, per alcune tipologie di interventi, una percentuale di detrazione pari al 110%, è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore (cd. "sconto in fattura") oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. L'opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, con il nuovo modello approvato con il provvedimento dell'8 agosto 2020. L'opzione può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi: recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

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Scarica pdf agenzia delle entrate opzione istruzioni

Foto: 123rf.com
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