Una sentenza del Giudice di Pace di Alessandria chiarisce che il termine indicato dall'art. 204 codice della strada va inteso come requisito di legittimità

Termini notifica ordinanza ingiunzione

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L'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto in tema di sanzioni per violazioni al codice della strada deve essere necessariamente notificata al trasgressore entro il termine di 150 giorni indicato dal secondo comma dell'art. 204 del codice della strada.

È questa la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Alessandria con la recente sentenza n. 613/21 depositata in data 23 novembre 2021 (segnalata da GloboConsumatori e sotto allegata), con cui l'ufficio ha annullato per illegittimità l'ordinanza notificata oltre tale termine, e conseguentemente ha annullato le sanzioni ivi previste a carico del trasgressore.

Ordinanza ingiunzione e notifica ex art. 204 c.d.s.

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La vicenda trae origine dall'impugnazione del verbale con cui gli agenti di polizia avevano contestato al ricorrente una violazione al c.d.s. in tema di marcia vietata.

Tale impugnazione veniva respinta e, di conseguenza, gli uffici del prefetto provvedevano ad emettere ordinanza-ingiunzione a carico del trasgressore per il pagamento della sanzione prevista dal codice.

L'ordinanza, però, veniva notificata ben oltre il termine di 150 giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 204 c.d.s.

Per tale motivo, il ricorrente impugnava anche questo atto davanti al giudice di pace, con lo scopo di ottenerne l'annullamento.

Codice della strada termini notifica 150 giorni

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La prefettura si difendeva in giudizio, sostenendo che il termine in oggetto era da considerarsi ordinatorio e che quindi il suo mancato rispetto non inficiava la validità dell'atto.

Le argomentazioni a sostegno di tale tesi evidenziavano il fatto che quando il legislatore intende conferire il carattere di perentorietà ad un termine, lo fa espressamente, come avviene per esempio nel comma 1-bis dello stesso articolo 204 c.d.s.

Notifica entro 150 giorni termine perentorio

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Il giudice non aderiva a questa tesi. Secondo l'ufficio piemontese, infatti, sebbene il termine di cui al secondo comma dell'art. 204 non sia qualificato come perentorio, lo stesso è però da intendersi quale requisito di legittimità dell'atto da notificare.

Al riguardo, veniva citata autorevole giurisprudenza di Cassazione, secondo cui l'articolo in esame "grava il Prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada" (Cass., ord. n. 14562/13).

In altri termini, il nuovo testo dell'art. 204 c.d.s. (novellato nel 2003) impone agli uffici della Prefettura di fare in modo che la notifica del provvedimento prefettizio avvenga entro un determinato termine, il quale deve considerarsi requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria.

In particolare, veniva evidenziata la specificità della normativa dettata dall'art. 204 c.d.s., rispetto all'art. 18 della l. 689/81, che regola, in via generale, l'istituto dell'ordinanza-ingiunzione.

In base a tali considerazioni, il giudice accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento del Prefetto e le relative sanzioni.

Si ringrazia la GloboConsumatori Onlus per il cortese invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza Gdp Alessandria n. 613/2021

Foto: 123rf.com
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