Significato dell'articolo 29 della Costituzione: la famiglia come formazione sociale naturale e l'uguaglianza tra i coniugi. Cenni su divorzio e unioni civili

Il testo dell'art. 29 Cost.

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Articolo 29 Costituzione: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare."

L'articolo in oggetto mette in risalto il ruolo della famiglia, intesa come società naturale e cioè preesistente allo Stato, il quale può solo riconoscerne l'importanza.

Il matrimonio nell'articolo 29 della Costituzione

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Il dettato costituzionale di questo articolo mostra indubbiamente i segni del tempo, se è vero che l'indicazione specifica del matrimonio come fondamento della famiglia oggi trova minore riscontro nella realtà, rispetto a un tempo.

Infatti, oltre alle coppie sposate con matrimonio civile o concordatario, compongono normalmente la moderna società anche le coppie conviventi e le unioni civili.

Sia la convivenza di fatto che l'unione civile rappresentano formazioni sociali giuridicamente riconosciute dall'ordinamento. In particolare, le unioni civili tra persone dello stesso sesso trovano una compiuta disciplina nella legge 76 del 2016, emanata sulla scorta di una precedente pronuncia della Corte Costituzionale.

Eguaglianza dei coniugi e riforma del diritto di famiglia

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Anche riguardo all'eguaglianza dei coniugi, sancita dal secondo comma dell'articolo in oggetto, la stessa ha trovato più compiuto riconoscimento con la riforma del diritto di famiglia, avvenuta con l'emanazione della legge 151 del 1975.

Il superamento di un modello patriarcale del nucleo familiare si è accompagnato ai successivi sviluppi normativi in tema di responsabilità genitoriale, sfociati anche nel riconoscimento del diritto dei figli alla bigenitorialità, cioè ad intrattenere significativi rapporti con entrambi i coniugi e con le loro rispettive famiglie di provenienza.

Infine, va notato che, pur mettendo in risalto l'importanza del matrimonio, l'art. 29 Cost. non vieta il divorzio, che infatti fu introdotto nel nostro ordinamento con legge 898 del 1970, superando poi anche il vaglio del referendum abrogativo del 1974.


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