Significato dell'art. 22 della Costituzione: l'intangibilità per motivi politici della capacità giuridica e del diritto a nome e cittadinanza

Il testo dell'art. 22 Costituzione

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Articolo 22 Costituzione: "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome."

Si tratta di una norma che risente, con tutta evidenza, del clima politico appena superato all'epoca della redazione della Carta Costituzionale.

Il precedente regime fascista, invece, aveva più volte preso provvedimenti che privavano dei diritti in oggetto singoli individui per motivi meramente politici o per ragioni razziali, in base alla sola appartenenza di quel soggetto ad una determinata comunità.

Non meraviglia, quindi, che l'Assemblea Costituente abbia avvertito l'urgenza di inserire all'interno della Carta una previsione espressa che vietasse la possibilità di adottare simili provvedimenti, tipici di una dittatura e non di uno Stato democratico quale si è proposta di essere la Repubblica italiana sin dal principio.

Capacità giuridica nell'art. 22 Costituzione

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È importante notare che, nonostante sia vietata la possibilità di privare per motivi politici una persona della propria capacità giuridica, quest'ultima possa essere legittimamente limitata, come tuttora previsto in specifici casi normativi, come ad esempio quelli che prevedono la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.

Per capacità giuridica, lo ricordiamo, si intende la possibilità riconosciuta ad un individuo di risultare titolare di situazioni giuridiche soggettive (v. art. 1 del codice civile: "la capacità giuridica si acquista al momento della nascita").

Quanto al nome e alla cittadinanza, la loro tutela è prefigurata a consentire all'individuo di esercitare i propri diritti fondamentali, come il diritto di voto: senza il proprio nome un soggetto non sarebbe nemmeno identificabile, e non potrebbe così porre in essere i più basilari negozi giuridici.

La cittadinanza, in particolare, tutela la sussistenza di un collegamento fondamentale tra l'individuo e il territorio dello Stato e tutte le attività che vi si svolgono.

Articolo 22 Cost. e principi fondamentali della Repubblica

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È inevitabile ricollegare la previsione dell'art. 22 Costituzione alle più generali tutele per l'individuo previste dai primi articoli della Costituzione, cioè quelli ricompresi nella parte dedicata ai Principi fondamentali della Repubblica.

In particolare, il divieto contenuto nell'articolo in oggetto è espressione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e rientra nella tutela dei diritti inviolabili stabilita dall'art. 2 della Carta.


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