Un'interessante sentenza del Giudice di Pace di Trani sottolinea la funzione di prevenzione dell'autovelox ed evidenzia la necessità di segnalazione ben visibile

Autovelox mobile e segnaletica stradale

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L'autovelox non serve a consentire ai Comuni di fare cassa, ma a prevenire incidenti nei tratti di strada caratterizzati da un maggior rischio di sinistrosità.

Per assolvere a tale funzione, la presenza dell'apparecchio elettronico deve essere segnalata in modo adeguato, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada riguardo a posizionamento, distanze e dimensioni dei cartelli stradali.

Questo è quanto ha rilevato l'ufficio del Giudice di Pace di Trani, Dott.ssa Angela Letizia Ardito, con la sentenza n. 482/2021, pubblicata il 19 novembre 2021 (sotto allegata).

Segnalazione autovelox distanze e posizionamento

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La controversia sottoposta all'attenzione del giudice tranese trova origine in una opposizione al verbale di accertamento con cui era stata contestata all'automobilista ricorrente la violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 comma 8 del codice della strada, rilevata per mezzo di autovelox mobile.

Il ricorrente impugnava il provvedimento sanzionatorio rilevando che l'accertamento era stato effettuato senza rispettare le indicazioni normative sul tema.

In particolare, veniva evidenziato che la disciplina in tema di rilevazione della velocità per mezzo di apparecchiature elettroniche prevede l'adozione di particolari accorgimenti non solo nel caso di utilizzo di autovelox fissi ma anche quando si usano postazioni mobili.

Obbligo di preventiva segnalazione dell'autovelox

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Al riguardo, il giudicante riportava quanto disposto dal decreto del Ministero degli Interni n. 282/17 (c.d. direttiva Minniti), in base al quale "le postazioni di controllo temporanee presiedute dall'agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione". Sul punto, peraltro, veniva citata anche autorevole giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 6407/2019).

Ebbene, nel corso dell'istruttoria il ricorrente riusciva a dimostrare che la segnaletica relativa alla presenza della postazione di autovelox temporaneo non soddisfaceva tutti i requisiti prescritti dalla legge.

Lo stesso, infatti, risultava posizionato al di fuori della carreggiata, su una strada complanare adiacente alla strada provinciale a due corsie su cui veniva rilevata l'infrazione, peraltro in modo da risultare sostanzialmente occultato alla vista degli automobilisti a causa della presenza del guard rail.

Al riguardo, veniva evidenziato che il corretto posizionamento della segnaletica doveva essere sulla banchina a margine della carreggiata, peraltro assente sulla strada in oggetto. Pertanto, non essendo possibile una simile installazione, il rilevamento della velocità sul tratto in oggetto doveva essere escluso.

Questo perché la funzione primaria dell'autovelox è quello di favorire la prevenzione degli incidenti nei tratti di strada a più alto tasso di sinistrosità, inducendo i conducenti dei veicoli a rallentare (cfr. art. 142 comma 6-bis c.d.s.).

Se, invece, l'apparecchio non viene segnalato, finisce per perdere tale destinazione e si traduce in mero strumento dell'ente proprietario per incamerare le somme pagate a titolo di sanzione dagli automobilisti colti di sorpresa da un apparecchio di cui ignoravano la presenza.

Sul punto si è espressa chiaramente, del resto, anche la recente ordinanza Cass. n. 29595/2021.

Segnalazione autovelox su strada a due corsie per senso di marcia

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La sentenza del GdP Trani ha il merito di portare alla luce anche un altro aspetto interessante in tema di posizionamento della segnaletica relativa alla postazione mobile dell'autovelox, quale condizione di legittimità dell'utilizzo dello stesso.

Infatti, trattandosi di strada a due corsie per senso di marcia, viene rilevato che il segnale doveva essere posizionato anche al di sopra della carreggiata o sul lato sinistro, in modo da risultare ben visibile anche per gli utenti che percorrono quel tratto di strada sulla corsia interna (art. 104 Reg. c.d.s.).

In chiusura, inoltre, il giudice ricordava che, in caso di utilizzo di una postazione di autovelox provvisorio è necessaria la presenza dell'agente accertatore e che tale postazione dev'essere ben visibile, a pena di illegittimità dell'accertamento.

Si ringrazia l'Avv. Riccardo Mosca per il cortese invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza Gdp Trani n. 482/2021

Foto: 123rf.com
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