L'adozione mite è la scelta da preferire in tutti quei casi in cui il legame con la famiglia di origine non è contraria agli interessi del minore

Adozione mite se il rapporto affettivo genitori e figli è buono

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L'adozione piena e legittimante, che recide ogni rapporto tra genitori è figli, deve rappresentare l'extrema ratio a cui ricorrere solo se la relazione con i genitori è contraria all'interesse dei minori; se però il rapporto affettivo è presente e si è in presenza solo di genitori fragili, allora l'adozione mite è la soluzione da preferire. Questo in sintesi quanto sancito nell'ordinanza n. 35840/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale per i minori di Venezia dichiara lo stato di adottabilità di tre minori. I genitori dei bambini ricorrono in appello, ma la Corte respinge l'impugnazione.

La Corte riferisce che il CTU ha proposto una soluzione che non interrompa il rapporto tra genitori e figli. Il CTU propone quindi un'adozione mite, che però la Corte ritiene inadeguata in quanto il padre è schizofrenico con componente paranoidea prevalente e la madre è affetta da un disturbo ansioso. Questa inoltre è l'unica a lavorare e mensilmente percepisce solo 350 euro.

La Corte ritiene quindi che il legame dei tre fratelli non debba essere scisso, per cui decide che, anche se collocati in famiglie diverse, gli stessi debbano mantenere i contatti almeno una volta alla settimana.

Errato escludere l'adozione mite solo perché i genitori sono fragili

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I genitori dei bambini ricorrono in Cassazione innanzi alla quale fanno valere i seguenti motivi di ricorso:

  • omessa pronuncia della Corte sulla richiesta di conservare i contatti tra minori e genitori;
  • mancata pronuncia sull'adozione mite consigliata dal CTU;
  • violazione della Costituzione e della Convenzione di New York per aver confermato l'adottabilità dei minori senza valutare il pregiudizio derivante dall'interruzione dei rapporti con i genitori, senza prevedere un progetto di sostegno adeguato alla luce dei rilievi del CTU e senza ascoltare la minore ultra dodicenne;
  • omessa valutazione dei progressi fatti dai genitori, come evidenziato dal consulente;
  • mancato ascolto delle coppie scelte per il collocamento "a rischio giuridico" dei minori, esclusione dei difensori durante l'audizione di queste coppie e omessa disponibilità infine dei verbali, con pregiudizio del diritto delle parti di dedurre nel merito.

L'adozione legittimante è l'extrema ratio

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La Corte di Cassazione accoglie il primo, il secondo e il sesto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri, per i seguenti motivi.

Per la Corte i primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati in quanto la Corte non ha tenuto conto in effetti di trovare una soluzione intermedia finalizzata a mantenere i contatti tra genitori e figli nonostante le segnalazioni al riguardo da parte del CTU.

La richiesta dei genitori si fonda in effetti su un filone giurisprudenziale consolidato, che ritiene come la migliore forma di accoglienza sia quella che non contempla necessariamente la recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine.

Poiché nel caso di specie la famiglia, anche se carente, ha un ruolo positivo sulla vita dei figli, non può essere nell'interesse dei minori la decisione di recidere in modo definitivo questo rapporto.

Per la Cassazione erra la Corte di Appello nell'escludere l'adozione mite proposta dai genitori perché estranea al sistema di legge vigente. Sulla questione la Corte Suprema ricorda di avere già chiarito che ai sensi dell'art. 44 lettera d) della legge n. 184/1983, che si occupa in particolare dell'adozione in casi particolari "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art 7:… quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo) che è da intendere come clausola di chiusura del sistema."

Adozione mite che si differenzia da quella piena o legittimante perché a differenza di quest'ultima il vincolo di filiazione giuridica si sovrappone a quello di sangue, senza estinguerlo, anche se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.

Gli Ermellini ricordano di avere chiarito inoltre con la sentenza n. 12962/2016 che "a differenza della legittimante, l'adozione in casi particolare può essere dichiarata anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di abbandono del minore adottando, tale situazione cioè non costituisce un limite normativo all'applicazione dell'ipotesi descritta dalla lettera d) della norma dell'art 44. Ricorda inoltre che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, l'adozione in casi particolari così come l'intera disciplina dell'adozione, si ispira alla realizzazione effettiva dell'interesse del minore.

Dal momento che il nostro sistema contempla l'adozione legittimante accanto a forme più "miti", allora quella legittimante deve rappresentare l'extrema ratio a cui ricorrere solo se si ravvisa un interesse contrario del minore a mantenere un legame con i genitori.

Qualora tale necessità non venga ravvisata è preferibile optare per una forma di adozione che non recida in modo definitivo il rapporto tra i genitori e i figli.

Di recente si è rilevato poi che sia il diritto interno che quanto sancito dalla Corte Europea impongono di tenere conto delle peculiarità dei singoli casi, valutando se è possibile fare ricorso a un modello di adozione che non recida definitivamente il legame genitori e figli.

Il modello dell'adozione mite si presta a essere adottato proprio nei casi di abbandono ciclico o semi permanente causato da fragilità genitoriale, che coesiste con un rapporto affettivo significativo. Situazioni in cui all'accoglienza del minore nella nuova famiglia deve accompagnarsi la conservazione del rapporto con la famiglia di origine.

La Cassazione accoglie infine anche il motivo con cui è stato lamentato il mancato ascolto della figlia ultradodicenne in quanto trattasi di un obbligo che il giudice deve rispettare a pena di nullità della pronuncia, a meno che non fornisca un'adeguata motivazione sulla decisione di omettere questo incombente.

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Scarica pdf Cassazione n. 35840/2021

Foto: 123rf.com
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