Per fornire la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni è sufficiente e necessario che il condominio, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario

Prova della decorrenza del termine

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Per fornire la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, è sufficiente e necessario che il condominio, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 1546 del 05/11/2021.

Fatto

L'attrice, condomina, impugnava per nullità/annullabilità le delibere adottate in seconda convocazione dal condominio in data 14.2.2019 e il 6.5.2019. La condomina imputava, in via esclusiva, alcuni costi aggiuntivi sostenuti nel corso di opere di manutenzione straordinaria. Il mancato rispetto del termine minimo stabilito per la convocazione. La violazione dell'art. 1105 cc, deducendo la divergenza tra l'oggetto delle delibere e gli argomenti posti all'odg.

Il condominio resisteva contestando la domanda.

La decisione

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La condomina riceveva in data 15.2.2019 dopo alcuni infruttuosi tentativi di recapito a domicilio la raccomandata/ar di convocazione della prima assemblea (13.2.2019 prima convocazione). Raccomandata spedita dal condominio il 5.02.2019. Riceveva il 30.4.2019 la raccomandata /ar di convocazione della seconda assemblea (5.5.2021 prima convocazione) spedita dal condominio il 22.4.2019.

L'attrice ritiene tardive le due convocazioni. Il motivo è fondato per la prima, infondato per la seconda.

In tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, è sufficiente e necessario che il condominio, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Il condominio inviava la convocazione con lettera raccomandata. La convocazione non veniva consegnata al condomino (o ad altra persona abilitata a riceverla) poichè assente. Tale momento coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso (Cass. 8275/2019).

Inoltre, come è noto, ai sensi del terzo comma dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione "deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione".

Il principio della Cassazione

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Termine per il calcolo del quale la S.C. (Cass. 18635/2021) ha enunciato il seguente principio: "Nel calcolo del termine di 'almeno cinque giorni prima', stabilito dall'art. 66, ultimo comma disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione. Trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) si deve fare un calcolo a ritroso. Non va conteggiato il "dies ad quem" (cioè, il giorno di svolgimento della riunione medesima). Va invece calcolato il "dies a quo" (il giorno coincidente con la data di ricevimento dell'avviso".

Pertanto, per l'assemblea del 13-14.2.2019, l'avviso di giacenza risulta rilasciato dall'ufficiale postale in data 13.2.2019 data da utilizzare per il calcolo dei 5 giorni, dunque largamente oltre il termine stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l'assemblea del 5-6.5.2019, il recapito è avvenuto in data 30.4.2019 (senza tentativi di recapiti precedenti falliti), dunque nel rispetto del suddetto termine, solo la prima delibera va, annullata.

Avv. Gianpaolo Aprea
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