Il Tribunale di Sulmona, applicando l'art. 66 disp att. c.c. annulla una delibera assembleare perché una condomina non è stata convocata via pec

Convocazione irregolare assemblea condominiale

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Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 243/2020 (sotto allegata) accoglie le richieste di una condomina, che ritiene di non essere stata convenuta regolarmente, in quanto, pur avendo comunicato il proprio indirizzo pec, la convocazione assembleare è avvenuta con e-mail ordinaria, contravvenendo a quanto dispone l'art. 66 delle disp att. c.c.

La proprietaria di un appartamento condominiale conviene infatti in giudizio il Condominio di cui fa parte, nella persona dell'amministratore pro-tempore, chiedendo l'annullamento di una delibera assembleare per diverse ragioni, tra i quali la revoca di alcuni punti della delibera dell'aprile 2019 da parte della successiva delibera assembleare del mese di giugno 2019, che per l'attrice doveva considerarsi anch'essa illegittima in quanto aveva richiesto espressamente di ricevere le comunicazioni sulla pec segnalata all'amministratore.

Convocazione via e-mail è regolare?

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Il Condominio contesta le affermazioni della condomina, affermando la legittimità dell'approvazione del bilancio preventivo del 2019 nel corso dell'assemblea del giugno 2019, avvenuta in presenza di tutti i condomini. Assemblea la cui convocazione si è realizzata "regolarmente con l'utilizzo della mail sempre impiegata per precedenti convocazioni".

Convocazione assemblea via pec

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Il Tribunale dà atto dell'avvenuto l'esperimento del tentativo di mediazione e del fatto che in sostanza la delibera del mese di giugno è stata oggetto d'integrale impugnazione e non risulta essere stata oggetto di revoca da parte di quella successiva del mese di ottobre.

Per il Tribunale è fondato il motivo dell'impugnazione della condomina in cui evidenzia la convocazione irregolare avvenuta a mezzo email ordinaria e non via pec.

Nella comunicazione inviata dalla stessa all'amministratore l'8 luglio del 2018 precisava infatti che: "La informo ufficialmente che, da oggi in poi, tutte le comunicazioni inerenti il condominio e mie personali devono essere inviate a seguente indirizzo email: (omissis)@pec-architetti.it".

Il Tribunale, alla luce di quanto sopra, precisa pertanto che: "la mancata tempestiva convocazione di un condomino, ai sensi dell'art. 66 disp. att.c.c., integra un vizio di costituzione dell'assemblea che è idoneo, di per sé, a portare all'annullamento della delibera in quella sede approvata. Trattasi, invero, di vizio formale, inerente il procedimento di formazione della volontà dell'ente di gestione, costituente valido motivo di impugnazione, a prescindere da ogni ulteriore interesse del condomino che contesta la delibera."

Da qui la dichiarata non necessità di esaminare le altre questioni sollevate "in ragione del principio della ragione più liquida."

Convocazione assemblea condominio: cosa dice la legge

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La norma che viene menzionata nella sentenza, modificata dalla riforma del condominio del 2012, ossia l'art. 66 delle disp. att. c.c dispone, al comma 3 che: "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

Scarica pdf Tribunale di Sulmona n. 243-2020

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