Per la Cassazione, non si procede alla revisione del mantenimento se chi lo richiede non prova gli esborsi e se la crisi del matrimonio era in atto quando il marito ha tradito

Separazione, addebito per infedeltà e revisione del mantenimento

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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso intrapreso dalla moglie, che anche in sede di appello si è vista respingere la richiesta di addebito della separazione e l'aumento dell'assegno mensile di mantenimento. Per la Corte, raffrontando le situazioni economiche dei coniugi e tenendo conto del tenore di vita assai modesto della coppia durante il matrimonio è coerente l'importo dell'assegno mensile riconosciuto in favore della moglie, anche perché non è riuscita a dimostrare l'effettivo esborso mensile di 400 euro per il pagamento del canone. La Cassazione ricorda infine che se la crisi è pregressa la sopravvenuta infedeltà non può condurre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge infedele. Questo quanto si evince dalla sentenza n. 30496/2021 (sotto allegata) degli Ermellini.

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado dichiara la separazione dei coniugi, respinge le reciproche richieste di addebito e riconosce in favore della moglie un mantenimento di 400 euro mensili.

La Corte di appello conferma la decisione in quanto la moglie non è riuscita a provare le minacce e i maltrattamenti di cui la stessa ha affermato di essere vittima da parte del marito, tanto che il Pm ha archiviato il procedimento penale avviato. La separazione è stata quindi ricondotta dalla Corte soprattutto alla crisi insorta sin dall'inizio del matrimonio a causa della incompatibilità caratteriale dei coniugi e il mantenimento alla moglie è stato stabilito in ragione dello stile di vita sobrio della coppia durante il rapporto coniugale.

Ingiustificato il rigetto della richiesta di addebito al marito

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La moglie nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi.

  • Con il primo lamenta il rigetto della richiesta di aumento del mantenimento nonostante l'accertato divario economico accertato in sede di merito.
  • Con il secondo contesta la ritenuta mancanza di prova dell'effettivo relativo al canone mensile di 400 euro sostenuto dalla stessa.
  • Con il terzo infine si duole del rigetto della richiesta di addebito della separazione al marito, malgrado prove decisive non valutate a prove testimoniali dichiarate inammissibili provassero il tradimento dell'uomo.

Niente addebito né revisione del mantenimento se la crisi precede l'infedeltà

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La Cassazione adita però dichiara il ricorso inammissibile, così motivando la sua decisione.

Il primo motivo sollevato è inammissibile perché la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti in materia di determinazione mantenimento conseguente alla separazione, i quali prevedono che il giudice debba tenere conto del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, della durata del matrimonio e delle rispettive condizioni economiche. Corretta quindi la conferma dell'assegno di 400 euro mensili, anche in considerazione del fatto che il marito, che mensilmente percepisce uno stipendio di 2.500 euro, deve però mantenere una figlia disabile.

Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso perché la moglie non è riuscita a provare l'effettivo versamento mensile del canone di 400 euro dovuto all'ex coniuge, con cui la stessa si sarebbe accordata in sede di divorzio. Spetta infatti alla moglie provare la spesa sostenuta effettivamente nella qualità di conduttrice dell'immobile, vista la necessità di valutare e comparare le rispettive situazioni reddituali dei coniugi.

Inammissibile infine anche il terzo motivo del ricorso perché la Corte di Appello ha ritenuto non provato il nesso tra infedeltà e crisi coniugale, essendo la stessa già presente fin dall'inizio del matrimonio a causa soprattutto di una incompatibilità caratteriale. La Cassazione ricorda infatti che l'infedeltà produce l'addebito della separazione se causa la crisi coniugale, non se quest'ultima, al momento del tradimento, era già in atto da tempo tanto che la coppia viveva in un contesto di convivenza meramente formale.

Scarica pdf Cassazione n. 30496/2021

Foto: 123rf.com
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