Il Giudice di Pace di Palermo conferisce valore di piena prova ai dati della scatola nera che non ha rilevato eventi crash, nonostante un testimone dichiari di aver assistito al sinistro

Scatola nera: piena prova delle registrazioni nonostante la testimonianza

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Deve riconoscersi valore di piena prova alle risultanze della "scatola nera" installata sull'autovettura, a meno che non ne sia dimostrato il malfunzionamento o la manomissione dalla controparte contro la quale tali dati sono stati prodotti, come ad esempio il conducente della vettura che lamenta di essere stato vittima di un sinistro del quale il dispositivo non ha registrato l'evento "crash".

L'efficacia probatoria degli estratti della scatola nera, qualora il dispositivo satellitare appaia correttamente funzionante e attendibile nel misurare spazi e tempi di percorrenza e non sia fornita prova contraria, non viene scalfita dalle parole del testimone che afferma di aver assistito all'incidente, se tale testimonianza resta priva di ulteriori riscontri convergenti apparendo così insufficiente a suffragare il verificarsi del sinistro come descritto dal conducente.

È questa la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Palermo nella sentenza n. 2611/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi in relazione a una vicenda di risarcimento danni da sinistro stradale. Ad adire le vie giudiziali è il conducente e proprietario di un'auto il quale lamenta i danni riportati dopo l'urto con un autocarro che non aveva rispettato all'incrocio il segnale di dare precedenza.


La compagnia assicurativa convenuta, tuttavia, contesta l'accadimento del sinistro poiché dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo non era emerso alcun rilevamento di eventi "crash" il giorno dell'incidente e neppure il dispositivo aveva registrato la presenza dell'autovettura nella strada dove questo era avvenuto o in vie limitrofe.


Il magistrato onorario, in esito allo svolgimento della fase istruttoria, ritiene non accoglibile la domanda dell'attore e tale decisione viene adottata nonostante sia stato escusso un testimone che confermava di avere assistito al sinistro in questione secondo la dinamica prospettata dal danneggiato.

Scatola nera sulla vettura: efficacia probatoria dei dati raccolti

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Per il giudice siciliano, infatti, i dati scaricati dal dispositivo satellitare sono idonei a destituire di ogni fondamento la pretesa attorea. A tal proposito si rammenta come il d.lgs. n. 209/2005 abbia introdotto, nel Codice delle Assicurazioni private, l'art. 145-bis che regolamenta l'utilizzo e l'installazione delle c.d. "scatole nere"


Secondo la norma in commento, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte contro la quale sono stati prodotti non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera.


Ciononostante, il Giudice di Pace non manca di evidenziare come l'applicazione pratica di tale disposizione abbia posto delle criticità con riferimento all'affidabilità e all'attendibilità dei dati raccolti, non essendo mai stati emanati i decreti attuativi dell'art. 132-ter, mancando dunque l'indicazione normativa dei "requisiti funzionali minimi necessari" per il ricono­scimento (ex artt. 132-ter e 145-bis) del valore di prova legale alle risul­tanze dei dispositivi satellitari.


Auspicando "maggiore chiarezza da parte del Legislatore e della Corte Costituzionale (già investita della questione)", nel caso di specie il giudicante ritiene di dover contestualizzare le risultanze della scatola nera con il quadro probatorio offerto e con la tipologia di danni di cui si chiede il risarcimento.

Prova del malfunzionamento o della manomissione

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Sul punto vengono in soccorso le conclusioni a cui è giunto il nominato CTU che, dopo aver descritto e illustrato il funzionamento dell'apparato GPS per la localizzazione del veicolo e avere analizzato i risultati delle percorrenze, sottolinea come i dati scaricati escludevano la presenza nel mezzo, alla data e ora del sinistro, nell'intersezione stradale dove si afferma che questo sia avvenuto.


Dopo aver analizzato tutti i vari percorsi effettuati, i dati vengono ritenuti caratterizzati da "un accettabile gra­do di attendibilità nel misurare spazi e tempi di percorrenza", ribadendosi, inoltre, come la società di gestione dei dati dell'apparecchio satellitare non abbia rilevato alcun evento "crash".


Sarebbe spettato all'attore, dunque, dimostrare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo satellitare, cosa non avvenuta nel caso in esame in cui, anzi, il sistema ha rilevato la percorrenza di diversi tratti stradali il giorno del sinistro, sia prima che dopo l'orario in cui questo sarebbe avvenuto e ciò, secondo il giudice onorario, dimostra "una ricezione da parte del sistema GPS più che sufficiente".


La conclusione sul corretto funzionamento del sistema non risulta smentita da alcuna prova contraria, non avendo l'attore dimostrato, ad esempio, di non avere percor­so i tratti stradali indicati oppure che il dispositivo satellitare era malfunzionante nel rilevamen­to della posizione del veicolo. Pertanto, aderendo alle conclusioni del CTU, il Giudice di Pace ritiene che il sistema regolarmente funzionante avrebbe dovuto rilevare anche il crash lamentato dal conducente, soprattutto in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura (richiesti nella misura di oltre 7mila euro).

Insufficiente la prova testimoniale

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La sola prova testimoniale addotta da parte attrice è rimasta, quindi, priva di ulteriori riscontri convergenti e idonei a dimostrare l'avvenuto sinistro, sicché l'escussione del teste non viene ritenuta dal giudice sufficiente a suffraga­re che il sinistro sia avvenuto con le modalità descritte in atto di citazione, né se lo stesso sia effettivamente avvenuto.


E ciò, si legge in sentenza, tanto più in considerazione del fatto che l'auto incidentata non è stata messa a disposizione del CTU nominato, il quale ha dovuto redigere la sua relazione sulla base delle fotografie allegate, non potendo di fatto verificare la presenza di tracce del veicolo investitore.


Per tali ragioni, il magistrato palermitano, in riferimento all'art. 145-bis del C.d.A., ritiene vada riconosciuta efficacia probatoria agli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere costituito non soltanto dai tratti di percorrenza del veicolo, ma anche dal crash, stante la sua consistente entità.


In conclusione, la prova testimoniale assunta viene ritenuta "irrilevante in mancanza di qualsivoglia contestazione o prova sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare" che avrebbe dovuto essere fornita ex art. 145-bis C.d.A. e che, nel caso di specie, l'attore non ha fornito, non avendo neppure contestato i tratti di percorrenza.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, dunque, ricadono in capo al conducente/attore sia per quanto riguarda le spese processuali che per le spese di CTU della quale lo stesso attore ha fatto espressa richiesta.


Si ringrazia l'Avv. Diego Ferraro per l'invio del provvedimento


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Foto: 123rf.com
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