Ricorda la Cassazione che il principio della soccombenza per le spese processali ammette deroghe ristrette: non si compensa solo perché manca un precedente

Basta una questione nuova e incerta per compensare le spese?

[Torna su]

Non si può procedere alla compensazione delle spese di giudizio perché non esiste precedente di merito sulla questione che giudice deve risolvere. La legge restringe l'applicazione della deroga alla regola che vuole che le spese di giudizio debbano essere pagate dalla parte soccombente. La compensazione scatta infatti solo quando la questione è nuova o molto incerta. Il giudice pertanto non può compensare le spese solo perché non ci sono precedenti sull'interpretazione di una clausola contrattuale. Questo emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 25655/21 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice dell'impugnazione dichiara nulli due lodi, uno definitivo e uno no. Gli stessi sono stati emessi in una controversia arbitrale avente ad oggetto un contratto di appalto per la ricostruzione di un fabbricato. Il collegio arbitrale, respinta l'eccezione di nullità della clausola compromissoria prevista nel contratto di appalto, si dichiara competente a decidere e si pronuncia per la risoluzione del contratto per inadempimento del committente, condannandolo a pagare quanto ancora dovuto all'appaltatore.

Per la Corte la clausola va interpretata nel senso di ritenere l'arbitrato come rimedio facoltativo rispetto al ricorso giudiziale. Visto però che una delle parti non ha aderito all'arbitrato, i due lodi devono essere dichiarati nulli. Per quanto riguarda infine le spese, il giudice dell'impugnazione, trattandosi di una questione nuova e incerta, decide di compensarle.

Le spese non si possono compensare se la questione non è nuova

[Torna su]

Nel ricorso in Cassazione viene sollevato un unico motivo con il quale si lamenta la violazione delle norme che si occupano delle spese processuali, ovvero gli articoli 91 e 92 c.p.c. Il giudice ha compensato erroneamente le spese del giudizio arbitrale e di quello d'impugnazione.

Errata infatti la decisione della Corte di Appello di ritenere nuova e incerta la questione trattata. Il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto esaminare i due motivi che ha considerato assorbiti (uno sulla abusività della clausola compromissoria e l'altro sulla quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori di appalto.) Solo dopo l'esame avrebbe potuto decidere per la compensazione.

Deroga ristretta alla regola della soccombenza

[Torna su]

Per la Cassazione il motivo sollevato è fondato, per cui il ricorso deve essere accolto. Nel caso di specie la Corte si è limitata in effetti a definire la questione come nuova solo perché non ha riscontrato precedenti di merito che si siano occupati d'interpretare la disposizione contrattuale, in contrasto con la ratio della norma che cerca di limitare e restringere l'applicazione della deroga alla regola che vuole che le spese debbano gravare sulla parte soccombente.

La questione comunque non è neanche incerta, perché di fatto nella decisione non viene menzionata alcuna situazione di assoluta eccezionalità. Non solo, il giudice ha escluso la contraddittorietà della clausola, negando che nel caso di specie possa applicarsi la regola che prevede che, in caso di dubbio nell'interpretazione della clausola compromissoria, debba preferirsi un'interpretazione restrittiva della stessa e affermativa della giurisdizione statale.

Leggi anche:

- La compensazione delle spese

- La condanna alle spese nel processo civile

Scarica pdf Cassazione n. 25655/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: