La Cassazione spiega che per ottenere l'oscuramento dei dati da una sentenza occorrono buoni motivi come la delicatezza della materia o la presenza di dati sensibili

Per oscurare i nomi da una sentenza servono buoni motivi

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Alla Cassazione, adita per risolvere una questione di natura tributaria, viene chiesto anche, in via preliminare, di ottenere l'oscuramento dei nomi dalla sentenza. Gli Ermellini nel caso di specie non accolgono l'istanza perché la questione non verte su questioni delicate e nel provvedimento non è necessario indicare dati sensibili. Queste le conclusioni contenute nell'ordinanza n. 22561/2021 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

Due soggetti stipulano un atto di compravendita immobiliare e al notaio l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di liquidazione con cui gli vengono richieste maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'avviso viene impugnato dal notaio, che afferma l'applicazione dell'aliquota agevolata visto che l'immobile oggetto del rogito, compreso il lastrico, in quanto pertinenza, costituisce una prima casa. Il ricorso viene accolto, ma a qual punto l'Agenzia ricorre in appello e l'impugnazione viene accolta dalla CTR.

Istanza di oscuramento dei nomi dalla sentenza

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Il notaio e i contribuenti ricorrono allora in Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui deducono la violazione della nota II bis punto 3 art. 1 della tariffa , osservando che la menzione delle categorie catastali C2, C6 e C7 non significa che i beni classificati in altre categorie non possano considerarsi pertinenze perché in questo caso è necessario fare riferimento all'art. 817 c.c.

Prima però fanno istanza per ottenere l'omissione dei dati dalla sentenza nel caso in cui venga comunicata a terzi ai sensi dell'art. 52 del Dlgs n. 196/2003.

Dati sensibili e questioni delicate giustificano l'oscuramento dei nomi

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La Cassazione si esprime in via preliminare sulla richiesta di oscuramento dei dati, riconoscendo la sussistenza di questo diritto, precisa però che la domanda di oscuramento "deve essere specificamente proposta e anche essere sostenuta dalla indicazione dei motivi legittimi che la giustificano, motivi che la parte deve specificare."

Motivi di cui il giudice è tenuto a vagliare la legittimità. Costui deve infatti valutare se le ragioni addotte sono meritevoli di accoglimento. La norma che prevede tale diritto non indica i motivi che giustificano tale richiesta, per cui ogni volta è necessario bilanciare le esigenze di riservatezza del singolo con il principio generale di conoscibilità degli atti giudiziari in forma completa, nel rispetto del principio d'informazione giuridica, espressione di democrazia.

Il Garante Privacy inoltre, con le linee guida del 2 dicembre 2010, ha stabilito che rappresentano motivi legittimi ai fini della cancellazione dei propri dati da un provvedimento giudiziario, la natura "sensibili" dei dati in esso contenuti o la particolare delicatezza delle questioni trattate.

Passando quindi al caso di specie la Cassazione rileva come le parti, nel formulare detta richiesta, non hanno indicato i motivi legittimi posti alla base dell'istanza di oscuramento dei dati.

In una controversia tributaria in cui la questione centrale è rappresentata dalla diversa interpretazione di una norma di legge, non è presente alcun dato sensibile né la materia è così delicata da incidere su diritti personalissimi. Non sussiste neppure il rischio di compromettere l'onore o la reputazione delle parti che si sono limitati a dissentire su una norma, con un motivo, tra l'altro, fondato.

Il motivo infatti sollevato dal contribuente e dal notaio viene accolto dalla Cassazione, che da seguito al principio per il quale "in tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile (…) anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria, nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica."

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Scarica pdf Cassazione n. 22561/2021

Foto: 123rf.com
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