Respinto l'appello di una condomina: l'interesse ad impugnare una delibera non sussiste se alla fine si risparmia solo un euro

Per impugnare una delibera non basta l'interesse a risparmiare un euro

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La Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 3363/2021 (sotto allegata) evidenzia il fatto che per impugnare una delibera assembleare di un condominio è necessario che la stessa risulti lesiva di una posizione qualificata del singolo condomino e che lo stesso abbia un effettivo interesse. Interesse che non sussiste se alla fine, il guadagno concreto che deriverebbe dall'annullamento della delibera, è un risparmio sulle spese oggetto di contestazione, inferiore a 1 euro.

Condomina impugna la delibera che ha approvato bilancio e rendiconto

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Una condomina impugna la delibera condominiale con cui l'assemblea ha approvato il bilancio consuntivo ordinario e il rendiconto per l'anno finanziario 2011/2012 e il bilancio 2012/2013. Il Tribunale respinge la domanda e condanna l'attrice a pagare le spese di lite.

Occorre una posizione qualificata l'interesse a impugnare la delibera

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La condomina però non si arrende e appella la sentenza di primo grado, chiedendo l'accoglimento della domanda respinta in primo grado e la condanna di controparte a rifonderle le spese del doppio grado di giudizio. La Corte adita però non accoglie l'appello perché infondato.

Respinta infatti la prima censura con cui la condomina si lamenta della mancata verifica della convocazione di tutti i condomini. La Cassazione ha chiarito al riguardo che il condomino che è stato convocato regolarmente non può impugnare la delibera perché qualcun altro non lo è stato. L'interesse di chi impugna una delibera non deve essere quello di rimuoverla. Con tale azione deve esprimere una sua posizione qualificata finalizzata a rimuovere una situazione d'incertezza che la delibera causa in relazione a diritti e obblighi derivanti dalla stessa.

Ora, poiché l'appellante ha preso parte all'assemblea e ha espresso il proprio voto, nessuna lesione si è verificata nella sua sfera giuridica.

Da respingere anche il secondo motivo del ricorso perché la doglianza relativa a una determinata spesa ha a che fare con l'esame di congruità della spesa. Verifica che è un potere rimessa all'assemblea.

Anche il terzo motivo, con cui si contesta l'attribuzione della spesa di 1350 euro alla sola scala C, anche se nella fattura è indicata anche la spesa comune per il cornicione, non può essere accolto. Anche eliminando detta voce di spesa e dividendola tra tutti i condomini, il vantaggio che deriverebbe all'appellante le consentirebbe un risparmio in termini di denaro, inferiore a 1 euro.

Difetta quindi ai sensi dell'art. 100 c.p. l'interesse a impugnare la delibera perché "la tutela del diritto di azione deve essere contemperata con le regole della correttezza e delle buona fede."

Grava quindi sull'appellante la condanna a pagare le spese dell'appello per 2.500 euro oltre accessori.


Scarica pdf Corte Appello di Roma n. 3363/2021

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