Il Senato in sede di conversione del decreto sull'assegno unico temporaneo per i figli prevede che la misura venga divisa a metà tra i due genitori

Assegno temporaneo per i figli: ok del Senato

[Torna su]

Il Senato ha data il suo ok alla legge di conversione del dl n. 79/2021, che contiene la disciplina dell'assegno temporaneo per i figli, introducendo alcune modifiche (sotto allegate) al testo originario, alcune poco rilevanti, una invece molto importante perché cambia le modalità di pagamento della misura.

All'art. 3 del DL n. 79/2021 viene aggiunto infatti, dopo il comma 2 il seguente comma 2 bis: "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare

disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori."

Dalla lettura della norma emerge la volontà di parificare a tutti gli effetti i genitori con figli, non solo in caso di affidamento congiunto o condiviso, ma anche quando la coppia è unita e dispone di due conti correnti separati. Le modalità di erogazioni restano le stesse, ovvero accredito su conto corrente o con bonifico domiciliato, tranne che per i titolari del reddito di cittadinanza, che riceveranno la misura sulla stessa prepagata rilasciata ai titolari del RdC.

Modalità di pagamento dell'assegno unico temporaneo per i figli

[Torna su]

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della misura occorre precisare che il DL n. 79/2021, nel testo pubblicato in Gazzetta, prevede all'art. 3 comma 2 che: "L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza

. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore."

Queste quindi, fino a quando non entrerà in vigore la legge di conversione del Dl n. 79/2021, le modalità di erogazione della misura.

Una volta che sarà in vigore il nuovo testo modificato, dopo l'ultimo passaggio alla Camera, l'importo dell'assegno verrà equamente diviso tra mamma e papà, a meno che, come precisa la norma, il nucleo familiare non abbia un solo conto corrente.

Leggi anche Assegno unico figli: cosa prevede il decreto 'ponte'

Scarica pdf ddl di conversione decreto legge n. 79/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: