Gli Ermellini chiariscono che per mantenere i benefici prima casa chi acquista un nuovo immobile entro un anno dalla vendita del precedente deve fissarvi la residenza

Decade dal beneficio chi non fissa la residenza nel nuovo immobile

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La Cassazione nell'ordinanza n. 18939/2021 (sotto allegata) chiarisce che il beneficio prima casa non può essere riconosciuto al di fuori dei casi contemplati dalla legge. Non rileva infatti ai fini del beneficio che il nuovo immobile, acquistato entro un anno dalla alienazione del precedente, si trovi nel Comune in cui il contribuente lavora, in questo lo stesso deve fissare la sua residenza.

La vicenda processuale

La C.T.R accoglie l'appello di una contribuente e dichiara non dovuta la maggiore imposta richiesta a titolo d'imposta di registro, sanzioni e interessi richiesti dall'Agenzia delle Entrate dopo che l'ha ritenuta decaduta dall'agevolazione prima casa, per aver venduto la prima casa, senza adibire ad abitazione principale l'immobile acquistato nel termine di un anno dalla vendita del precedente.

Per la C.T.R la contribuente può mantenere il beneficio fiscale perché l'immobile acquistato dopo la rivendita nei cinque anni riguarda un immobile sito nel Comune in cui la stessa lavora.

Niente beneficio per l'immobile nel Comune in cui la contribuente lavora

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L'Agenzia però ricorre in Cassazione in quanto la CTR:

  • ha erroneamente ritenuto di poter escludere la decadenza dai benefici prima casa "per effetto dell'acquisto, entro un anno dall'alienazione dell'immobile in precedenza acquistato usufruendo del beneficio menzionato, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, alle medesime condizioni previste per il diverso caso della concessione dell'agevolazione al momento dell'acquisto del primo immobile";
  • ha del pari errato nel ritenere di poter "riconoscere il beneficio fiscale, in virtù di un presupposto diverso da quello dichiarato dalla contribuente al momento della registrazione dell'atto."

Rileva la residenza nel nuovo Comune non il fatto che vi si lavori

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Per la Corte di Cassazione il ricorso deve essere accolto in virtù dell'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, ritenendo di dover enunciare nel caso di specie il seguente principio di diritto: "in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa', la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall'alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa, perché tale evenienza è considerata dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza, in base a disposizioni che, riguardando agevolazioni, devono essere di stretta interpretazione".

Principio che risolve l'unica questione controversa del caso di specie, ossia "la rilevanza, ai fini dell'impedimento della decadenza da tale agevolazione per l'alienazione infraquinquennale dell'immobile per primo acquistato, il successivo acquisto di un altro immobile in un altro comune, ove l'acquirente non risiedeva e non ha spostato la residenza, ma svolgeva la propria attività lavorativa."

Leggi anche Prima casa: guida alle agevolazioni

Scarica pdf Cassazione n. 18939/2021

Foto: 123rf.com
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