La Cassazione sull'affido esclusivo di minore: il giudice deve valutare non solo la condotta passata da cui desumere l'idoneità genitoriale, ma anche quella attuale

Affidamento esclusivo alla madre

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Il giudice che opta per l'affido esclusivo del minore alla madre, perché il padre in passato ha tenuto una condotta contraria all'interesse del figlio, deve procedere a una valutazione anche delle sue "attuali" capacità genitoriali. Questa la decisione della Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 18603/2021 (sotto allegata), che ha accolto il ricorso di un padre e ribaltato la decisione della Corte di Appello, che nel disporre l'affido esclusivo alla madre ha valorizzato esclusivamente la condotta passata dell'uomo, che quando il bambino aveva sei anni, lo ha messo alla porta, cambiando la serratura della casa familiare.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello rigetta l'appello di un padre e dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla ex, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, con ordine alla società datrice dell'uomo di corrispondere la somma di 350 euro mensili alla donna, trattenendoli sul compenso, in ogni caso nel rispetto del limite massimo di un terzo dello stesso.

Decisioni che la Corte assume nell'interesse prioritario del minore, non rilevando nel presente giudizio le questioni legate alla proprietà dell'immobile.

L'affido esclusivo invece per la Corte deve essere disposto perché l'uomo si è reso responsabile di condotte non adeguate, come la sostituzione della serratura a cui ha fatto seguito la vendita dell'abitazione familiare e la locazione della stessa.

Condotta da cui si desume la totale indifferenza per le esigenze del figlio, che al momento dello spoglio dell'abitazione aveva solo sei anni. Nel caso di specie, per la Corte, l'affidamento condiviso non è nell'interesse del minore, anche se al padre viene riconosciuto il diritto di essere coinvolto nelle decisioni di maggiore interesse del figlio.

L'affidamento esclusivo si basa su fatti non provati

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L'uomo però ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso.

  • Con il primo motivo evidenzia che al caso di specie occorre applicare l'art. 337 sexies c.c che configura l'interesse dei figli come prioritario, ma non esclusivo e che è necessario fare riferimento ad altri criteri. Pacifico poi che l'immobile adibito a casa familiare non è mai stato di sua proprietà. La Corte inoltre ha omesso di considerare le sue condizioni economiche, documentate in Tribunale.
  • Con il secondo invece fa presente che la ex moglie non ha fornito la prova delle condotte di cui è stato accusato e che al momento dello spoglio in realtà l'immobile non era di sua proprietà.

Occorre valutare la capacità attuale del padre di svolgere il suo ruolo

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La Cassazione accoglie il secondo motivo, ma rigetta il primo e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione per pronunciarsi sul motivo accolto.

Il primo motivo è infondato perché dalla formulazione dell'art. 337 sexies cc emerge chiaramente che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". E' infatti interesse del minore permanere nell'ambiente in cui è cresciuto per mantenere consuetudini e relazioni. La decisione che il giudice deve assumere in merito all'assegnazione della casa coniugale non deve tenere conto dell'interesse esclusivamente economico dei genitori, ma del primario bisogno dei figli a conservare il proprio habitat. La casa è infatti uno strumento di protezione della prole e l'assegnazione non ha ragione d'essere se per cause sopravvenute tale habitat non può essere garantito.

Occorre infine richiamare il principio che, in tema di assegnazione, prevede che il provvedimento giudiziale di assegnazione è opponibile, se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data di assegnazione, per più di nove anni se trascritto. La Corte territoriale nel decidere ha fatto corretta applicazione di detti principi in quanto l'immobile in questione, assegnato alla ex e al figlio e nella disponibilità dell'uomo "era incontestabilmente l'abitazione della coppia e del figlio minore nato nel 2009."

Fondato invece il secondo motivo in quanto il diritto del minore alla bigenitorialità, dopo diversi interventi legislativi nazionali e internazionali, è la regola quando si parla di affido.

All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo se si verificano situazioni per le quali tale regime risulta pregiudizievole per l'interesse del minore. Situazioni che, non essendo state tipizzate dal legislatore, spetta al giudice individuare volta per volta, così come è rimessa al giudice la decisione relativa al genitore più idoneo a crescere ed educare il figlio. Giudizio che deve tenere conto della capacità di relazionarsi dal punto di vista affettivo, della disponibilità, dell'attenzione ai bisogni del minore, della personalità del genitore, delle sue abitudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al figlio per la sua crescita. Giudizio che non può trascurare infine la condotta passata.

Per la Cassazione la Corte di Appello, alla luce dei suddetti criteri di valutazione, ha omesso però di valutare l'idoneità attuale del padre. La decisione infatti è stata assunta valorizzando esclusivamente le condotte passate dell'uomo, evidenziate dalla madre.

Scarica pdf Cassazione n. 18603/2021

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