La Cassazione, in materia di pensioni, spiega che la ripetizione dell'indebito si può esercitare anche rivalendosi sulla reversibilità se l'erede ha accettato l'eredità

Ripetizione dell'indebito e pensione di reversibilità

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Se la condotta del de cuius ha determinato la corresponsione da parte dell'INPS di somme superiori a quelle spettanti sulla pensione, l'Istituto può agire anche nei confronti della moglie titolare della reversibilità, attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito per recuperare le somme non dovute. Questo in breve quanto sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 17997/2021 (sotto allegata). Vediamo di capire perché.

La vicenda processuale

La Corte di appello respinge il gravame dell'INPS sollevato nei confronti della sentenza di primo grado. Per il giudice di seconde cure la pensione di reversibilità non è suscettibile di azione di ripetizione d'indebiti previdenziali causati dalla condotta del dante causa, poiché il trattamento di reversibilità è riconosciuto iure proprio.

La vicenda processuale insorge perché l'INPS ha riconosciuto alla vedova del de cuius somme superiori in relazione alla pensione di reversibilità perché indotta in errore dalla condotta del de cuius, che solo nel 2008 aveva comunicato i redditi degli anni 2006 e 2007 ai quali si riferisce l'azione di ripetizione.

Recuperabili le somme indebitamente percepite

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L'INPS però ricorre in sede di legittimità sostenendo che in realtà anche la pensione di reversibilità può essere oggetto di azioni di recupero d'indebito previdenziale se il coniuge superstite non ha rinunciato all'eredità, in quanto non è applicabile la sanatoria prevista dall'art 1 commi 260-261 della legge n. 662/1996 (per indebiti anteriori al 1996) né quella prevista dall'art 38 della legge n. 448/2020 (per indebiti fino al 31.12.2020).

Il dolo del dante causa non esclude la ripetibilità nei confronti dell'erede

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La Corte di Cassazione accoglie il motivo del ricorso INPS perché fondato, ricordando che costituisce principio già consolidato quello secondo cui: "la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente. (…) Il dolo omissivo del dante causa non esclude, dunque, la ripetibilità dell'indebito nei confronti dell'erede."

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