Il Giudice di Pace di Reggio Emilia conferma la differenza tra omologazione e approvazione, rammentando i maggiori vincoli posti dal C.d.S. nel richiedere apparecchiature debitamente omologate

Superamento limiti velocità: addio multa senza omologazione autovelox

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Addio alla sanzione elevata per superamento dei limiti di velocità, a seguito di rilevazione tramite apparecchiatura elettronica, se il dispositivo di rilevamento non è omologato, ma soltanto sottoposto ad approvazione. Lo ha deciso il Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia con la sentenza n. 543/2021 (qui sotto allegata) annullando sue sanzioni elevate al conducente per superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.


Nel dettaglio, il superamento della velocità consentita era stato accertato in modalità automatica, senza la presenza di organi di Polizia, tramite dispositivo Celeritas Evo 1506 approvato con decreto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Innanzi al magistrato onorario, il conducente contesta la legittimità dell'accertamento tra l'altro per assenza di omologazione dei misuratori e sotto questo profilo il ricorso trova accoglimento.

Omologazione e approvazione non sono sinonimi

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In proposito, osserva il giudice reggiano, "omologazione" e "approvazione" non sono da ritenersi sinonimi, in quanto trattasi di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi (cfr. Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza n. 1688/2019).


L'orientamento si innesta in un filone maggioritario seguito da gran parte della giurisprudenza, che si discosta invece da quanto affermato recensente dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona del Direttore Generale Dott. Ing. Giovanni Lanati.


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Nonostante i chiarimenti ministeriali, tuttavia, la maggior parte dei giudici italiani ritiene che i due termini non siano sinonimi, come dimostra la sentenza del Giudice di Pace di Milano dell'11/2/2019 richiamata all'interno del provvedimento, secondo cui: "in tema di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata per superamento dei limiti di velocità, vi è una chiara distinzione tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici utilizzati per l'accertamento dell'infrazione, non tanto sulla procedura, quanto sulla finalità perseguita".


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In particolare, la pronuncia del giudice meneghino ritiene che "nel caso dell'approvazione, il legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione" e "nel caso dell'omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa".

Debita omologazione delle apparecchiature

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Pertanto, la mancanza dell'omologazione si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti. Come noto, l'art. 142 C.d.S., norma che definisce le condizioni di legittimità dell'accertamento della velocità, prevede al comma 6 che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" e anche il comma 1 della medesima norma richiede apparecchiatura debitamente omologate in relazione ai tratti autostradali.


In sostanza, tale disposizione esige, quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione automatica la sussistenza di debita omologazione, vale a dire valida ed efficace. Si ritiene che il bilanciamento realizzato dall'art. 142 C.d.S. abbia ad oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati, estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato.


Tale bilanciamento, "si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. In conclusione, ove l'apparecchiatura utilizzata, non sia stata debitamente omologata, non possono essere utilizzate ai fini della contestazione della violazione le relative risultanze soprattutto quando neppure risulti la presenza di un agente per giustificare la fidefacienza dell'accertamento".


In conclusione, coglie nel segno la censura di parte ricorrente posto che la strumentazione elettronica, se non dotata di omologazione, non è utilizzabile ai fini rigorosi della prova dell'accertamento della violazione contestata. Ne consegue che i verbali impugnati devono essere annullati.


Si ringrazia l'Avv. Enrico M. Torresani per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 543/2021

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