Per la Cassazione, il reato di maltrattamenti è ipotizzabile anche dallo stato di prostrazione in cui si rinviene la persona offesa se in lacrime sulle scale del condominio

Il reato di maltrattamenti in famiglia

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17616/2021 (sotto allegata) chiarisce che ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti anche le ingiurie gravi e le condotte sistematicamente prevaricatorie costituiscono elementi importanti per poter ritenere integrato il reato di maltrattamenti.

Vediamo per quali ragioni gli Ermellini sono giunti a una simile conclusione.

Arresto in flagranza per maltrattamenti

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Il G.i.p convalida l'arresto in flagranza di un uomo per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, ma costui impugna l'ordinanza deducendo due motivi di ricorso in cui lamenta violazione e vizio di motivazione in relazione:

  • al contestato reato di maltrattamenti, perché il giudice ha desunto il requisito della abitualità delle condotte vessatorie perpetrate in danno della moglie esclusivamente dalle dichiarazioni della donna, che però nella querela ha fatto riferimento solo a due episodi;
  • allo stato di flagranza, che non è stato rilevato e appreso dalla polizia giudiziaria in modo diretto, ma anche in questo caso solo basandosi sui racconti della persona offesa.

La prostrazione abituale può essere provocata anche da ingiurie gravi

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi di ricorso.

Gli Ermellini fanno presente che gli operatori della polizia giudiziaria intervenuti sul posto hanno trovato la moglie e il figlio sedicenne seduti sulle scale del condominio, in lacrime. Tale quadro ha giustificato pienamente l'ipotizzabilità del reato di maltrattamenti, tanto che la donna qualche ora dopo ha formalizzato la propria denuncia sporgendo querela.

Non rilevano per la Corte i riferimenti giurisprudenziali compiuti dal ricorrenti in relazione alle dichiarazioni della persona offesa

perché il giudice di legittimità non può sindacare la capacità dimostrativa di questo elemento di prova e poi perché i parametri di valutazione riguardano il giudizio di colpevolezza, che sono diversi da quelli su cui si fonda la convalida dell'arresto.

Per quanto riguarda invece il secondo motivo di ricorso la Cassazione ammette che gli operatori intervenuti non hanno assistito direttamente a scene di violenza fisica o minacce dirette alla donna. Vero però che queste condotte non sono le uniche che possono integrare il reato di maltrattamenti, anche le ingiurie gravi, la prevaricazione sistematica, l'umiliazione, le condotte vessatorie, le aggressioni verbali e irose possono ingenerare nella vittima uno stato di prostrazione abituale.

Alla luce di queste precisazioni, per la Corte, le condizioni in cui sono stati trovati la donna e il figlio dalla polizia giudiziaria intervenuta sul posto devono ritenersi sintomatiche di una condotta "gravemente prevaricatrice" in atto o appena compiuta.

Scarica pdf Cassazione n. 17616/2021

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