Per la Corte Ue, l'obbligo di assicurare un veicolo non viene meno se lo stesso è inidoneo a circolare né se è parcheggiato in un'area privata in attesa di demolirlo

Assicurazione per l'auto guasta

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 29 aprile 2021 (sotto allegata) emessa in relazione alla causa C-383/19, sancisce in sostanza che è previsto l'esonero dall'assicurazione civile obbligatoria solo per i veicoli che vengono ritirati regolarmente dalla circolazione.

La RC auto è infatti obbligatoria anche se il veicolo non può più circolare perché guasto e parcheggiato in un'area privata in attesa di demolirlo. Per la Cgue, che ha deciso su un caso verificatosi in Polonia, la stipula dell'assicurazione Rc auto è sempre obbligatoria, fatta eccezione per il caso in cui il veicolo venga ritirato regolarmente dalla circolazione. Vediamo però come e perché la Corte Ue è giunta a questa conclusione.

Un veicolo da rottamare e parcheggiato in un'area privata va assicurato?

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Tutto ha inizio quando il 7 febbraio 2018, il distretto di Ostrów, diventa proprietario di un veicolo immatricolato in Polonia, oggetto di confisca. Il distretto assicura il veicolo da lunedì 23 aprile 2018. Una perizia del 2 maggio 2018 però attesta che il mezzo è in pessime condizioni e che è un rottame. Il distretto ne dispone quindi la rottamazione e il veicolo viene consegnato a un centro di demolizione, che emette un certificato attestante la radiazione del veicolo in data 22 giugno 2018.

Il Fondo di garanzia informa il distretto di aver constatato che detto veicolo non è stato assicurato fino al 22 aprile 2018. Il distretto quindi deve pagare una sanzione di 933 euro per non aver adempiuto all'obbligo di assicurare il veicolo nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 22 aprile 2018.

Il distretto a questo punto fa ricorso per far accertare che nel periodo suddetto non era tenuto a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per due ordine di ragioni:

  • prima di tutto per l'impossibilità di stipulare l'assicurazione visto che ancora non aveva ricevuto copia dell'ordine di confisca del 20 aprile;
  • in secondo luogo perché nel periodo suddetto il veicolo "si trovava in un parcheggio custodito e non era idoneo a circolare, di conseguenza nessun danno poteva essere causato dalla sua circolazione."

Come riportato in sentenza "In tale contesto, esso (ossia il giudice del rinvio) si pone la questione se l'obbligo di concludere un contratto

di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli possa essere escluso quando il veicolo in questione è immobilizzato su un terreno privato, è diventato proprietà di un ente territoriale in forza di una decisione giudiziaria definitiva, non è idoneo alla circolazione ed è destinato alla demolizione per decisione del suo proprietario." Vediamo come ha risposto la Corte di Giustizia Europea.

Rc Auto obbligatoria se il veicolo non viene ritirato dalla circolazione

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Con la sua sentenza del 29 aprile 2021 la Cgue risolve la questione attraverso l'interpretazione dell'art. 3 comma 1 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo che lo stesso "dev'essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile."

Questo per le seguenti ragioni:

  • La nozione di - veicolo - è oggettiva e non è condizionata dall'uso che ne viene fatto o che ne può essere fatto. Un veicolo che in un determinato momento non è idoneo a circolare non perde la sua qualità di veicolo, per cui chi ne è titolare non è esonerato d all'obbligo di assicurarlo.
  • L'obbligo di assicurazione non è collegato all'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto né al fatto che lo stesso abbia già causato danni. L'obbligo di assicurazione quindi non è escluso solo perché un veicolo immatricolato, in un determinato momento, non è idonea a circolare perché in pessime condizioni e quindi incapace di cagionare danni.
  • La sola intenzione di far demolire il mezzo non esonera il titolare dall'obbligo di assicurarlo.
  • Occorre poi considerare che l'assicurazione è finalizzata a tutelare le vittime d'incidenti stradali e che gli Stati hanno l'obbligo d'istituire un organismo che provveda a riparare i danni causati a cose o persone dai veicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione. Regola che tuttavia rappresenta una extrema ratio non potendo considerarsi "come attuazione di un sistema di garanzia dell'assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli al di fuori di tali casi."

Scarica pdf Cgue sentenza 29 aprile 2021 causa 383/2019

Foto: 123rf.com
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