Importante precisazione della Ctp di Reggio Emilia. I messaggi WhatsApp sono inutilizzabili nel giudizio tributario perché non lasciano traccia

I messaggi WhatsApp non lasciano traccia: inutilizzabili

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La Commissione Tributaria di Reggio Emilia, con la sentenza n. 105/2021 (sotto allegata) sancisce l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp nel giudizio tributario perché, a differenza degli sms, non vengono archiviati tramite memorizzazione dalle società telefoniche. Essi vengono archiviati sul singolo dispositivo, per cui di loro non resta altra traccia, in quanto non vengono acquisiti su un supporto informatico o figurativo contenente la loro registrazione per verificarne l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto delle conversazioni. Per tutte queste ragioni non sono utilizzabili in sede contenziosa. Vediamo ora le ragioni per le quali la CTP è giunta a una simile conclusione.

Messaggi inutilizzabili e privi di fondatezza probatoria

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Un cittadino ricorre contro l'Agenzia delle Entrate contro un avviso di accertamento emesso ai fini Iva per sanzioni e interessi relativi all'anno 2016. L'Agenzia afferma che il ricorrente sarebbe l'amministratore di fatto, non di diritto, di una società, poi dichiarata fallita, che avrebbe utilizzato come schermo giuridico per utilizzare fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Qualifica di fatto risultante da alcuni messaggi scambiati con gli uffici amministrativi della società per definire modalità di consegna e pagamento di alcune forniture.

Messaggi che per il ricorrente sono stati utilizzati illegittimamente in quanto gli stessi non hanno una concreta fondatezza probatoria in quanto non confortati da attestazioni di un pubblico ufficiale o da un notaio rispetto agli originali presenti su supporti informatici. La sua funzione, diversamente da quanto affermato dall'Agenzia, è quella di un procacciatore d'affari e in ogni caso le sanzioni sarebbero a carico della sola persona giuridica, non degli amministratori, siano essi di fatto o di diritto. Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato. L'Agenzia si costituisce in giudizio contestando le doglianza di controparte.

Messaggi WhatsApp inutilizzabili perché non lasciano traccia

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La Commissione accoglie il ricorso per i seguenti motivi.

Fondata l'eccezione d'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp che l'Agenzia invece ha invocato per sostenere la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente. Questo tipo di messaggi si caratterizza per il fatto che vengono archiviati esclusivamente sul singolo dispositivo telefonico senza lasciare alcuna traccia a differenza dei normali sms, la cui archiviazione avviene attraverso memorizzazione da parte delle compagnie telefoniche. I messaggi WhatsApp pertanto non si caratterizzano per un'estrazione controllata e certificata su supporto informatico. Non potendosi vantare alcuna genuinità degli stessi, non possono essere considerati fonte di prova in sede contenziosa, risultando quindi inutilizzabili nel procedimento tributario.

L'amministratore di fatto risponde se la società è fittizia

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Non regge neppure l'affermazione dell'Agenzia secondo cui il ricorrente sarebbe l'amministratore di fatto della società, perché anche qualora i messaggi fossero genuini non proverebbero altro che l'esistenza di un rapporto di procacciatore d'affari tra il ricorrente e la società, non d'influenza dominante e completa nella gestione della stessa.

In ogni caso, anche qualora fosse provata la qualifica di amministratore di fatto lo stesso non sarebbe gravato da alcuna responsabilità solidale per le sanzioni irrogate alla società in quanto per legge "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica."

Concetto confermato anche da diverse pronunce della Cassazione e disposizioni di legge, a meno che la società non sia stata costituita per fini illeciti. In questo caso infatti le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate, condizione che però non si è verificata nel caso di specie. "Non emerge infatti che l'Amministratore abbia dedotto nelle proprie difese la questione della fittizietà della società che sarebbe stata creata nell'esclusivo interesse del ricorrente."

Scarica pdf Commissione Tributaria Reggio Emilia n. 105/2021

Foto: 123rf.com
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