Quando si tratta di liquidare le spese, i diritti e gli onorari di giudizio ex art. 28 e 29 L.n. 794 del 1942, il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 13743/02), precisando però che il giudice, qualora se ne discosti, ha l'obbligo di indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta. Ciò al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione.
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