Una tirata di orecchie ai magistrati che riducono le note spese prodotte dalle parti arriva dalla Corte di Cassazione. Secondo i Giudici del Palazzaccio infatti il giudice che riduce l'ammontare complessivo di diritti e onorari indicati nella nota prodotta dalle parti ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato. È questo il contenuto della sentenza n. 25351, depositata il 29 novembre 2011 dalla Suprema Corte. La decisione arriva a seguito del ricorso di un avvocato contro un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento ex l. 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) che aveva liquidato in suo favore il compenso professionale per l'attività difensiva prestata nei confronti del Comune di San Prisco in una causa di pagamento di indennità per occupazione illegittima, decurtandolo notevolmente. La Cassazione ha spiegato che il giudice è obbligato a specificare il criterio adottato in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42. Il giudice di merito, infatti, non può limitarsi a una globale determinazione, in misura inferiore a quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato
di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24 della legge 794/1942 (onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile).
Consulta testo sentenza n.25351/2011

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