Per la Cassazione il giudice non potrà limitarsi a determinare l'onorario dell'avvocato in misura inferiore a quanto domandato, ma dovrà motivare adeguatamente l'eliminazione e la riduzione di voci

Liquidazione parcella avvocati: onere di adeguata motivazione

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Il giudice, in sede di liquidazione delle spese processuali e in presenza di una specifica richiesta, non potrà limitarsi a una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ad esempio tenendo conto solo della semplicità dell'attività svolta e dell'acconto già ricevuto dal legale. Il magistrato, infatti, avrà l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 25788/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi in relazione alla vicenda di un avvocato che era ricorso al Tribunale per ottenere il pagamento delle sue spettanze a seguito dell'attività professionale svolta in favore di un'assistita.

Il giudice a quo, avuto riguardo alle tariffe professionali vigenti e considerato lo scaglione applicabile, nonché valutate la semplicità dell'attività svolta e la decurtazione dell'acconto ricevuto, quantificava il compenso spettante al legale nella misura di 4.450 euro. Tanto premesso, il ricorso veniva dichiarato infondato avendo la cliente dimostrato di aver versato al professionista la somma di 4.452 euro.

Tariffe professionali: quale tabella applicare

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Esperito ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., l'avvocato denuncia la violazione del D.M. 55/2014 sugli onorari di avvocato per omessa adesione ai criteri parametrici in esso fissati e contesta anche la determinazione della somma indicata nel provvedimento impugnato. Motivi che gli Ermellini ritengono meritevoli di fondamento.


La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, evidenzia come dall'impugnata ordinanza non si comprenda neppure quale tabella professionale sia stata in concreto applicata e quali siano state le specifiche attività effettivamente ritenute come espletate dal ricorrente avvocato. Non appare chiaro, dunque, il percorso logico-giuridico attraverso il quale il Tribunale sarebbe pervenuto al computo del compenso spettante.

Pertanto, il computo deve qualificarsi apodittico stante un compenso calcolato genericamente in misura coincidente con quello già corrisposto dalla controricorrente.

Ma vi è un'altra criticità che viene sottolineata dagli Ermellini. Nel caso di specie, è pacifico che la prestazione professionale si è protratta fino al momento della rinuncia alla procura da parte del ricorrente legale, avvenuta nel mese di giugno 2015.

Tanto premesso, nell'ordinanza impugnata il Tribunale non ha chiarito se abbia o meno tenuto conto del sopravvenuto D.M. n. 55 del 2014 relativo alla rideterminazione delle tariffe professionali forensi, di cui avrebbe dovuto fare applicazione in relazione alla indicata ultimazione dell'espletamento del mandato difensivo.

Motivazione su eliminazione e riduzione di voci

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In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale con cui la Cassazione ha, per un verso, chiarito che, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi a una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.

Ciò allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (cfr. Cass. n. 44040/2009, n. 20604/2015 e n. 12537/ 2019).

Parametri sopravvenuti

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Ancora, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che i nuovi sopravvenuti parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, dovranno applicarsi ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

Ciò in quanto l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (in tal senso Cass. S.U. n. 17405/2012, seguita da Cass. n. 21205/2016 e Cass. n. 31884/2018).

L'impugnata ordinanza va dunque cassata con rinvio al Tribunale che dovrà uniformarsi ai precisati principi di diritto relativi all'obbligo di motivazione della liquidazione dei compensi professionali forensi e all'applicabilità delle tariffe professionali vigenti all'atto dell'ultimazione della prestazione professionale.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 25788/2020

Foto: 123rf.com
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