Italia in zona Rossa solo dal 10 marzo 2020. Il Giudice di Pace di Bari condanna la compagnia aerea a pagare danni e compensazione ex Reg. CE 261/04 per il volo del 9 marzo 2020 al passeggero

Zona rossa solo dal 10 marzo, compagnia aerea condannata alla compensazione

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La "zona rossa" determinata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19 è stata estesa in tutta Italia solo a partire dal 10 marzo 2020, come previsto dal D.P.C.M. n. 6/2020. La compagnia aerea che ha cancellato senza preavviso il volo del 9 marzo 2020 non può dunque addurre quale circostanza eccezionale l'impossibilità di effettuare il volo a causa della emergenza sanitaria e dovrà dunque provvedere alla compensazione pecuniaria, ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, e al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti della passeggera.


Lo ha deciso il Giudice di Pace di Bari nella sentenza n. 265/2021 (qui sotto allegata) accogliendo l'istanza di una passeggera, vittoriosamente assistita dall'Avv. Alessandro D'Agostino, che si era vista cancellare senza preavviso alcuno il volo da Milano a Bari lo scorso 9 marzo 2020 ed era stata costretta a rientrare nel capoluogo pugliese a proprie spese.


Da qui la chiamata in causa del vettore, affinché fosse condannato al pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 e al risarcimento del danno patrimoniale e non. Costituitasi in giudizio, la compagnia aerea convenuta eccepisce l'esistenza di una circostanza eccezionale non imputabile al vettore aereo, ovvero l'impossibilità di effettuare il volo a causa della emergenza sanitaria da Covid-19, esimente della responsabilità della compagnia derivante dalla cancellazione del volo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello stesso Regolamento.


Tale eccezione non trova però l'avallo del giudice onorario il quale rammenta il diritto alla compensazione (di importo compreso tra 250 e 600 euro) di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 sorge al verificarsi della cancellazione del volo. Quindi, il danno è da considerarsi "in re ipsa", non dovendo il passeggero fornire la prova di ulteriori circostanze, se non quella di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che poi ha subito la cancellazione.

La prova liberatoria del vettore

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In simili ipotesi, la responsabilità del vettore è presunta iuris tantum salvo la prova liberatoria che la cancellazione è dipesa "da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ex art. 5 Reg CE 261/04".


Il fatto determinante la cancellazione deve dunque essere eccezionale, riferito ad evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, in pratica un evento riconducibile alle cause di forza maggiore o caso fortuito, la cui ricorrenza però non è sufficiente per escludere l'imputabilità del vettore, essendo necessaria contestualmente anche l'adozione di tutte le misure idonee per evitare la cancellazione.


Il magistrato chiarisce che "per vincere la presunzione della responsabilità del vettore, non è sufficiente la prova generica dell'uso della normale diligenza, ma occorre la specifica indicazione anche delle misure in concreto adottate per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero, cui si ricollega il suo diritto alla compensazione pecuniaria, oltre ovviamente la individuazione della causa dell'evento dannoso".


La compagnia aerea, nel caso in esame, non avrebbe invece affatto dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero. Sul punto non assume rilievo, come esimente della responsabilità, la circostanza eccezionale che la compagnia assume essere quella della cancellazione del volo a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19.

Zona rossa in tutta Italia solo dal 10 marzo 2020

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Infatti, osserva il Giudice di Pace "alla data del 09/03/2020, non sussisteva ancora alcun divieto di spostamento sul territorio nazionale, tantomeno sussisteva ancora alcun divieto di volare per i vettori aerei" in quanto la "zona rossa" era stata estesa a tutta Italia solo a partire dal 10 marzo 2020 a seguito del D.P.C.M. n. 6 del 9 marzo 2020.


Il magistrato onorario soggiunge anche come sia "notorio" che alla data del 9 marzo 2020 la maggior parte delle compagnie aeree si fosse preoccupata di cancellare i voli aerei essendosi verificati molti casi di "no show" e in virtù della significativa diminuzione della vendita di biglietti, per cui non sarebbe convenuto far partire un volo aereo con pochi passeggeri, da cui la decisione di annullare il volo.


E, si legge in sentenza "una scelta dovuta a ragioni commerciali ed economiche del vettore, non lo esime dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria prevista dall'Unione europea". Inoltre, la compagnia non ha smentito le circostanze dedotte dall'attrice secondo cui il volo era stato cancellato lo stesso giorno della partenza, senza alcuna comunicazione e senza che fosse stata garantita assistenza in aeroporto ai passeggeri e neppure offerto loro riprotezione su un altro volo.


Sussistono quindi tutti gli elementi in atti per ritenere la responsabilità della compagnia aerea ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 con riconoscimento all'attrice, a titolo di compensazione della soma di 250 euro (essendo la tratta inferiore ai 1.500 Km) nonché il risarcimento dei danni patrimoniali per gli esborsi che la donna ha dovuto affrontare per raggiungere la destinazione con mezzi di trasporto alternativi. Lo stesso Regolamento, all'art. 12, comma 1, lascia infatti impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare nelle ipotesi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardi.


Si ringrazia l'Avv. Alessandro D'Agostino per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Giudice di Pace Bari sentenza n. 265/2021

Foto: 123rf.com
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