Per il Giudice di Pace di Lodi omologazione e approvazione non sono sinonimi e per la validità della sanzione è necessario che il dispositivo sia debitamente omologato ex art. 142 C.d.S.

Violazione limiti di velocità

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Omologazione e approvazione non sono sinonimi: per la validità della sanzione elevata per superamento dei limiti di velocità, rilevata tramite apparecchiatura elettronica, è necessario che il dispositivo sia debitamente omologato ex art. 142 C.d.S., mentre non potrà ritenersi sufficiente la mera approvazione.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Lodi nella sentenza n. 57/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso effettuato dal sig. Franco Esposito per un conducente che era stato sanzionato per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. avendo superato di oltre 10 Km/h e non oltre 40 km/h la velocità consentita nel tratto di strada percorso.


A sostegno dell'istanza viene dedotta, tra l'altro, la mancanza di omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità utilizzato e, per il magistrato onorario, tale censura merita accoglimento.

Autovelox: serve l'omologazione, non è sufficiente l'approvazione

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Come si legge in sentenza, infatti, l'ente opposto ha prodotto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4671 del 28/7/2016 con cui è stata disposta l'approvazione dello strumento utilizzato nel caso in esame, mentre non è stata invece prodotta la prova che detto strumento sia anche omologato.


Per il Giudice lodigiano ritiene che approvazione e omologazione siano due requisiti diversi degli apparecchi per la rilevazione della velocità e diverse siano anche le procedure per ottenerle. Come si legge in sentenza, "l'art. 192 Regolamento C.d.S. è estremamente chiaro nel distinguere i due requisiti dell'approvazione e dell'omologazione".


Nel dettaglio, "l'omologazione prevede la verifica della corrispondenza e della conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del codice della strada; tale verifica di corrispondenza, invece, non è richiesta per l'approvazione".


Di conseguenza, poiché l'art. 142 del Codice della Strada prevede che la rilevazione della velocità venga effettuata con apparecchiature debitamente omologate, non sarà sufficiente la mera approvazione. Il Giudice di Pace decide dunque di accogliere l'impugnazione e, di conseguenza, viene disposto l'annullamento del verbale di contestazione.

Omologazione e approvazione sono equivalenti?

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La pronuncia del Giudice di Pace di Lodi si innesta in un filone giurisprudenziale, pressoché consolidato e unanime, che sostiene che le procedure di omologazione e approvazione siano tra loro distinte e rispondano a una differente ratio. Una conclusione che si aggancia, tra l'altro, alla previsione di cui all'art 142 C.d.S. che, nel richiedere la debita omologazione, mira a un bilanciamento di interessi pubblici e privati estremamente rilevanti.


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Merita di essere segnalato, tuttavia, anche il recente parere contrario espresso dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona del Direttore Generale Dott. Ing. Giovanni Lanati: la nota afferma, in sostanza, che approvazione e omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico sono procedure equivalenti e dunque, una volta approvate, le apparecchiature potranno essere utilizzate per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelle omologate.

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Si tratta di una conclusione che è stata particolarmente contestata dagli esperti del settore e che tuttora non sembra aver trovato grande seguito in giurisprudenza, come dimostrano le recenti sentenze, tra cui quella in oggetto, con cui la giurisprudenza ha ritenuto di dover confermare la differenza e distinzione tra le due procedure.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Lodi, sentenza n. 57/2021

Foto: 123rf.com
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