Il tesserino d'iscrizione all'albo degli avvocati può sostituire la carta d'identità a meno che non sia necessario dimostrare l'identità del suo titolare

Notifica rifiutata all'Avvocato che presenta il tesserino d'iscrizione all'albo

[Torna su]

Un avvocato iscritto al Foro di Roma si è rivolto al Consiglio dell'Ordine della capitale, chiedendo delucidazioni in ordine alla validità del tesserino d'iscrizione all'albo come documento di riconoscimento o d'identità, in quanto recatosi in posta per compiere una notifica, questa gli è stata rifiutata proprio perché ha presentato il suddetto documento.

Documento d'identità e di riconoscimento: equipollenza

[Torna su]

Il Consiglio dell'Ordine ha approfondito la questione e il 26 febbraio 2021 sul sito ha fatto presente di aver rilevato che l'art. 1, comma 1 del DPR 445/2000, che contiene il testo Unico della documentazione amministrativa, distingue tra documento di riconoscimento e d'identità fornendo le seguenti definizioni:

  • "c) documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
  • d) documento d'identità: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare."

L'art. 35 dello stesso testo di legge stabilisce che nei casi in cui è richiesto il documento d'identità, questo può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente ovvero: "il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato."

La tessera dell'ordine dei giornalisti è un documento di riconoscimento

[Torna su]

Il Consiglio ricorda che il Ministero dell'Interno, con la nota prot. n. 34440/2006/Area II, ha chiarito che poiché la tessera di appartenenza all'ordine dei giornalisti soddisfa i requisiti richiesti affinché un documento possa essere qualificato come "di riconoscimento" visto che è munito di fotografia del titolare, viene rilasciato da una PA e consente l'identificazione personale del titolare, anch'esso rientra tra i documenti di riconoscimento definiti dall'art. 1 del DPR n. 445/2000.

Essa però non può essere considerata come un documento d'identità perché l'Ordine dei Giornalisti fa parte della PA, ma non dell'amministrazione dello Stato.

Conclusioni sul tesserino d'iscrizione all'Albo avvocati

[Torna su]

Ne consegue che, a parte i casi in cui è necessario identificare un soggetto, la carta d'identità può essere sostituita da un documento di riconoscimento, per cui il Consiglio dell'Ordine ha deliberato d'inviare "alla Direzione di Poste Italiane una nota nella quale verrà richiesto di dare specifiche istruzioni agli Uffici Postali affinché si adeguino alla normativa senza opporre agli Avvocati rifiuti da ritenersi illegittimi e lesivi della dignità dell'Avvocato."

Leggi anche La patente vale come documento?


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: