La Consulta accoglie il ricorso del PdC e sospende la legge regionale della Valle d'Aosta, riconoscendo la competenza statale nella gestione della pandemia

La crisi sanitaria non si può gestire con legge regionale

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La Consulta viene chiamata a pronunciarsi in un conflitto che vede coinvolti il Presidente del Consiglio e la Regione Valle d'Aosta, ritenuta responsabile di aver gestito in autonomia con propria legge regionale l'emergenza Covid, in violazione delle disposizioni emanate dallo Stato.

La Corte Costituzionale, accogliendo con ordinanza n. 4/2021 le richieste del P.d.C, sospende la legge Regionale incriminata, riconoscendo allo Stato la competenza della gestione della pandemia. Ma vediamo quali sono le posizioni delle due parti in conflitto e perché la Consulta è giunta alle conclusioni sopra descritte.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta alla Corte Costituzionale istanza di sospensione della legge della Regione Valle D'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020 contenente "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS - COV2 nelle attività sociali ed economiche della regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza"e promuove questione di legittimità costituzionale della stessa legge per violazione degli artt. 25 comma 2, 117 comma 2, lett. m), q) e h) e comma 3, artt. 118 e 120 della Costituzione oltreché per violazione del principio di leale collaborazione.

Per il P.d.C detta legge regionale, che disciplina la gestione dell'emergenza epidemiologica indotta dalla diffusione del Covid19, eccede le competenze del proprio Statuto in quanto la materia dalla stessa disciplinata è di competenza esclusiva statale, trattandosi di profilassi internazionale (art. 117 comma 2, lett. q. Costituzione). La Valle d'Aosta, attraverso una gestione autonoma dell'emergenza, si è resa responsabile di aver cristallizzato con legge una situazione che lo Stato permette alle Regioni di gestire solo in via amministrativa, anche perché la crisi necessita di una gestione unitaria di carattere internazionale e l'allocazione delle funzioni amministrative sono funzionali a tale scopo in virtù del principio di leale collaborazione.

Il Presidente ricorda che, proprio nel rispetto di tale principio, i d.P.C.m vengono adottati solo dopo avere sentito il presidente della Regione interessata o il Presidente della Conferenza delle Regioni, precisando che comunque sono atti necessitati, il cui scopo è quello di garantire gli stessi livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali.

Per tali ragioni "le Regioni devono esercitare i propri poteri in materia sanitaria in modo da non contraddire il contenuto delle misure statali, se del caso specificandolo a livello operativo."

I Dpcm non possono intervenire su materie coperte da riserva di legge

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Replica al ricorso la Regione Valle d'Aosta, contestando che i d.P.C.m costituiscano attuazione delle misure di profilassi internazionale e siano necessari per garantire i livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini. La legge regionale inoltre non ha violato il principio di leale collaborazione, perché lo stesso non si applica al procedimento legislativo.

Erroneo inoltre il richiamo al principio di sussidiarietà e all'art. 118. I d.P.C.m adottati dal Governo, di natura regolamentare, sono stati adottati in materie coperte da riserva da legge e comunque il Governo non potrebbe delegare, neppure con un decreto legge, la gestione normativa dell'emergenza sanitaria ai d.P.C.m. Gli stessi sono inapplicabili alle Regioni, poiché le loro competenze legislative non possono essere compresse da fonti regolamentari, come sancito anche dall'art. 3, comma 2 del dl n. 33/2020, ma non è tutto.

I d.P.C.m, a ben guardare, violano le competenze attuative e integrative in diverse materie di competenza della Regione Valle d'Aosta, la quale ha cercato di contemperare gli interessi economici e sociali con la necessità di contrastare la diffusione della pandemia. "Alla luce di esse e nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale impugnata, le misure concretamente adottate sarebbero - pienamente compatibili con quelle dettate dal legislatore statale, prevedendo, nelle materie di propria competenza, un adattamento alla specificità del territorio regionale, coerente con il decentramento delle competenze sanitarie."

Repliche a cui l'Avvocatura risponde in sintesi sostenendo che "non sono i d.P.C.m., ma la legge statale, a sovrapporsi del tutto legittimamente alla autonomia regionale; che, quindi, sarebbe la legge statale a definire i principi fondamentali della materia - tutela della salute -, affidando ai d.P.C.m. la specificazione di quali misure di contenimento adottare di volta in volta."

Legge regionale sospesa: l'emergenza Covid è di competenza statale

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La Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 4/2021 riconosce la sussistenza del fumus boni iuris in quanto la pandemia richiede interventi che rientrano nella materia della profilassi internazionale che è di competenza esclusiva dello Stato, come previsto dall'art 117 comma 2 lettera q) della Costituzione, poiché sussiste "il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico (…) e per i diritti dei cittadini."

Ne consegue che "la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell'esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate; che le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione."

La legge regionale n. 11/2020 della Valle d'Aosta va quindi sospesa.

Scarica pdf Corte Costituzionale ordinanza n. 4 /2021

Foto: 123rf.com
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