Chi subisce la sanzione della decurtazione del reddito di cittadinanza non può fare ricorso perché la decisione è assunta senza provvedimento espresso

Decurtazione del reddito di cittadinanza

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Il dl. n. 4/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019, prevede al comma 7 dell'art. 10 che in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, anche di un solo componente del nucleo familiare, alla convocazione prevista per sottoscrivere il Patto al lavoro o non partecipa alle attività previste per la ricerca attiva di un impiego, subisce le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Ulteriori decurtazioni del Reddito di cittadinanza sono previste in caso di mancato rispetto del Patto d'inclusione sociale.

Come prevede infine sempre il comma 10 dell'art 7: "L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc."

Cosa fare in caso di decurtazione?

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Cosa si può fare in caso di decurtazione di una o più mensilità del reddito di cittadinanza nei casi sopra visti? A questa domanda non c'è risposta. Da quando è attivo il reddito di cittadinanza i cittadini che sono stati raggiunti dalle suddette decurtazioni infatti si sono rivolti all'INPS per avere chiarimenti sulle ragioni della sanzione inflitta, ma senza risposta.

Questo perché come chiarito dall'INPS a "Italia oggi", le decisioni sulle decurtazioni sono riferibili all'ANPAL. Inoltre le determinazioni assunte finora sulle decurtazioni, di fatto, sono state assunte senza provvedimenti formali, perché le implementazioni informatiche sono state completate da poco tempo.

Mancano provvedimenti espressi

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Quanto verificatosi fino a oggi insomma è avvenuto in violazione di quanto richiesto dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990:

  • che fa coincidere l'avvio del procedimento amministrativo con la comunicazione inviata ai destinatati, che li informa che la pratica è stata aperta;
  • che prevede il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento avviato con una provvedimento espresso.

Senza provvedimento ricorso impossibile

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L'assenza di un provvedimento impedisce inoltre al destinatario della misura sanzionatoria, di poter fare ricorso, in totale violazione del principio del giusto procedimento e del diritto dei cittadini di potersi tutelare di fronte alle autorità amministrative.

L'assenza totale di un provvedimento rende impossibile infatti conteggiare i termini per ricorrere e avere indicazioni di dettaglio su come possono tutelarsi. Per cui, anche l'ipotesi di poter ricorrere, come per la Naspi, stante l'analogia, al Comitato ricorsi dell'ANPAL, indicata dall'INPS come responsabile delle decisioni sulle decurtazioni, non pare praticabile.

Leggi anche:

- Le norme anti-divano del reddito di cittadinanza

- Reddito di cittadinanza: aspetti penali


Foto: blog delle stelle
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