Ogni forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità deve avere uguali diritti di fronte alla legge. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (quarta sezione penale sent. n.33305 del 4/10/2002) accordando il risarcimento del danno a una coppia di fatto che aveva perso il figlio in un incidente stradale.
I giudici della Cassazione hanno voluto precisare che "La lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha causato".
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