In base agli artt. 177 ss. c.p.p., l'inosservanza delle disposizioni sul procedimento penale comporta nullità degli atti solo nei casi previsti dalla legge

La nullità in ambito penale: tassatività

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Il regime della nullità degli atti nel procedimento penale è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 177 e ss. del codice di rito e prevede l'esistenza di diversi tipi di nullità.

Infatti, il codice distingue tra nullità di ordine generale, rilevabili d'ufficio, e nullità relative, rilevabili solo su eccezione di parte.

Tra le nullità di ordine generale, inoltre, si distingue tra nullità assolute e nullità a regime intermedio, a seconda che siano o meno rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.

Il tema delle nullità in ambito penale risponde al principio di tassatività: ciò significa che la nullità è configurabile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 177 c.p.p.).

Nullità di ordine generale

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L'art. 178 c.p.p. elenca le nullità di ordine generale, le quali, come detto, si distinguono in nullità assolute e nullità a regime intermedio.

Le disposizioni per la cui inosservanza è sempre prescritta la nullità (per questo si parla di nullità "di ordine generale") sono quelle che riguardano i seguenti casi:

  • la capacità del giudice di esercitare le proprie funzioni
  • il numero di giudici che compongono il collegio
  • l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale
  • la partecipazione del p.m. al procedimento
  • l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato
    o dell'indagato e delle altre parti private
  • la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante

Nullità assolute

Tra le ipotesi sopra esaminate, costituiscono nullità assolute, e quindi sono considerate insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quelle riguardanti la capacità del giudice, il numero dei componenti il collegio, l'iniziativa del p.m. in ordine all'esercizio dell'azione penale, l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoriamente prevista la presenza.

In più, sono nullità assolute anche tutte le altre ipotesi di nullità che siano così definite da specifiche disposizioni di legge (art 179 c.p.p.).

Nullità a regime intermedio

Le altre nullità di ordine generale individuate all'art. 178, più sopra esaminate, sono invece da considerarsi nullità a regime intermedio, e quindi rilevabili su eccezione di parte e anche d'ufficio, ma non in ogni stato e grado del procedimento

Infatti, esse non possono essere rilevate né eccepite dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Nullità relative

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Infine, sono da considerarsi nullità relative, dichiarabili solo su eccezione di parte, tutte quelle diverse dalle nullità finora esaminate.

In particolare, le nullità che riguardano gli atti compiuti prima della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio devono essere eccepite prima che sia pronunciato tale provvedimento.

Le nullità dei medesimi atti, nei casi in cui manchi l'udienza preliminare, e quelle concernenti il decreto di rinvio a giudizio o gli atti preliminari del dibattimento, vanno invece eccepite subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento.

Le nullità che si verificano in giudizio, invece, vanno eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

In generale, tutti i termini stabiliti per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

Sanatoria della nullità

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Se la parte interessata rinuncia espressamente ad eccepire la nullità dell'atto, oppure ne accetta gli effetti, la nullità è sanata.

Parimenti, la nullità degli atti finalizzati a sollecitare la comparizione di una parte, come le citazioni, gli avvisi e le notificazioni, è sanata se la parte interessata compare o rinuncia a comparire.

Effetti della dichiarazione di nullità

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La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che da esso dipendono e comportano la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui esso era stato compiuto.

Il giudice dispone la rinnovazione dell'atto dichiarato nullo, se lo ritiene necessario e se ciò sia possibile.


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