La polizia giudiziaria indica le forze dell'ordine incaricate di svolgere diverse funzioni, tra cui, ex art. 55 c.p.p., prendere notizia dei reati e ricercarne gli autori

La polizia giudiziaria nel procedimento penale

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La polizia giudiziaria svolge una serie di compiti di grande importanza in ambito penale, agendo di propria iniziativa o su delega dei magistrati.

In particolare, gli organi di polizia giudiziaria svolgono spesso un ruolo fondamentale nella fase delle indagini preliminari di un procedimento penale.

I soggetti con funzioni di polizia giudiziaria

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Come indicato dall'art. 57 c.p.p., gli organi di polizia giudiziaria si distinguono tra ufficiali ed agenti, a seconda del ruolo e del grado rivestito nelle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono attribuite, infatti, a personale appartenente a polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, corpo delle capitanerie di porto, polizia locale e alle altre persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono tali funzioni (cfr. art. 57 c.p.p., ult. comma, che richiama l'art. 55 c.p.p.).

Quando è chiamato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, tale personale è soggetto a dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, che ne dirige l'attività, disponendone direttamente (cfr. art. 109 Cost. e artt. 58 e 59 c.p.p.).

In particolare, ogni procura della Repubblica dispone della propria sezione di polizia giudiziaria. Gli appartenenti a tali sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono (art. 59 c.p.p., ult. comma).

I compiti della polizia giudiziaria

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A norma dell'art. 55 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno, in linea generale, il compito di:

  • prendere notizia dei reati
  • impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori
  • ricercarne gli autori
  • assicurare le fonti di prova

Obbligo di riferire le notizie di reato

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Più nel dettaglio, il codice di rito prevede che il p.m. e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato (art. 330 c.p.p.).

Una volta acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferirne al p.m. senza ritardo, indicandone gli elementi essenziali, le fonti di prova e le generalità delle persone coinvolte (art. 347 c.p.p.).

Attività della polizia giudiziaria

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Tra le attività che la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa, figurano (artt. 348 ss. c.p.p.):

  • assicurare le fonti prova
  • raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole
  • identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e assumere da essa sommarie informazioni
  • eseguire perquisizioni, accertamenti, sequestri

Nelle sue funzioni investigative, inoltre, la polizia giudiziaria compie ogni attività disposta o delegata dal p.m. (cfr. art. 370 c.p.p.), finalizzata all'acquisizione delle fonti di prova e alla corretta ricostruzione dei fatti.

Ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., inoltre, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto in flagranza di reato e al fermo ex art. 384 c.p.p.

L'intervento della polizia giudiziaria, infine, può essere richiesto dal giudice anche nelle fasi successive del processo, ad esempio per l'accompagnamento dell'imputato o per il compimento di perquisizioni e altre attività.


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