Per il Giudice di Pace di Alessandria, sull'annullamento della multa, notificata in via differita, pesa la generica descrizione dell'illecito in contrasto con l'art. 201 C.d.S.

Contestazione differita della multa

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Deve ritenersi annullabile la sanzione elevata all'automobilista per aver parcheggiato il veicolo senza rispettare le prescrizioni del Codice della Strada, ad esempio lontano dal margine della carreggiata, qualora il verbale, non immediatamente notificato (stante l'infrazione rilevata via Targa System), contenga una generica descrizione dell'illecito, dunque non rispondente alla prescrizione di cui all'art. 201 C.d.S., nonché una discrasia tra l'indirizzo sul fotogramma in cui è raffigurato il mezzo e quello indicato nel verbale medesimo.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria, nella sentenza n. 465/2020 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di un conducente, assistito dalla Globoconsumatori Onlus, contro la Prefettura.


Oggetto dell'istanza è l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa in esito al rigetto del ricorso ex art. 203 C.d.S. avverso il verbale con cui l'automobilista era stato sanzionato per aver parcheggiato in sosta il veicolo senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 157, commi da 2 a 8, del Codice della Strada.


Innanzi al magistrato onorario, il ricorrente, dopo aver rilevato una carenza motivazionale dell'impugnato provvedimento, deduceva a principale e assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione in quanto nel verbale non era riportato né il numero civico né il punto esatto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l'infrazione.


In particolare, nello stresso era solo segnalato che il conducente del veicolo aveva effettuato una sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata, e veniva poi indicata la località (nel caso in esame una piazza).

Generica descrizione dell'illecito contenuta nel verbale

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La Prefettura, costituitasi in giudizio, allegata aveva allegato la documentazione afferente all'accertamento e i fotogrammi comprovanti l'avvenuta infrazione, documentazione dalla quale emerge, come evidenzia il giudice di Pace, che l'infrazione era stata rilevata direttamente da personale della Polizia Municipale attraverso l'utilizzo di apparecchiatura Targa System.


In particolare, nelle controdeduzioni, l'organo accertatore aveva dichiarato che la vettura indicata era lontana dal margine destro della strada. Ad ulteriore specificazione della descrizione sommaria contenuta nel verbale, si aggiungeva come il veicolo era stato posizionato ad alcuni metri dal ciglio della strada e, come d'abitudine di molti automobilisti, era stato rinvenuto davanti ad alcune transenne volte a delimitare l'area pedonale della piazza.


Tuttavia, come rilevato dal ricorrente, il fotogramma in cui è raffigurato il mezzo in infrazione ha impresso un indirizzo di rilevamento diverso rispetto a quello indicato nel verbale. Questa discrasia, unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell'illecito contenuta nel verbale, in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo dell'infrazione, fa ritenere che la P.A. nn abbia assolto alla prescrizione di cui all'art. 201 del Codice della Strada.

Contestazione differita: nel verbale estremi precisi della violazione

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Come noto, tale norma si occupa della c.d. contestazione differita e stabilisce, tra l'altro, che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve contenere "gli estremi precisi e dettagliati della violazione" e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Leggi anche: Contestazione immediata: che cos'è e quando è necessaria

Il magistrato onorario sottolinea come l'indicazione di tali elementi, in mancanza di contestazione immediata, sia richiesta "a pena di nullità". Un orientamento validato da precedenti pronunce, e che si colloca nel solco dei principi generalmente affermati dalla Corte di Cassazione che, in tema di violazioni del codice stradale, attribuiscono alla contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

Si ritiene, dunque, che la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito possa trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cass. 8837/2005).

La stessa Cassazione afferma che il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 1930/2018). Nel caso di specie, dunque, dall'accoglimento del ricorso per i motivi sopra descritti, per il Giudice di Pace non può che procedersi all'annullamento dell'ordinanza opposta.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Alessandria sentenza 465/2020

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