Il Tribunale del Riesame si sofferma su sequestro conservativo e vaglio del "fumus" in presenza o in mancanza di rinvio a giudizio: in questo secondo caso necessaria una valutazione, seppur sommaria

Valanga Rigopiano: annullata ordinanza sequestro stipendi indagati

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In mancanza di rinvio a giudizio, e dunque di una valutazione prognostica assorbente ai fini dell'apprezzamento del "fumus", il giudice che dispone il sequestro conservativo è tenuto a una valutazione, seppur sommaria, del "fumus" stesso ai fini della concedibilità della misura cautelare. Se la motivazione appare del tutto priva di vaglio critico da parte dell'organo giudicante, il collegio del riesame non può sostituirsi al GUP e dovrà annullare l'ordinanza cautelare, salvo la possibilità di rinnovazione della stessa.


Lo ha chiarito il Tribunale di Pescara, in un provvedimento del 14 dicembre 2020 (sotto allegato), pronunciandosi su alcune richieste di riesame (poi riunite) avanzate contro l'ordinanza con cui il GUP aveva disposto il sequestro conservativo di 1/5 degli stipendi e trattamenti pensionistici erogati agli imputati in favore delle parti civili costituite.

La tragedia di Rigopiano e l'inchiesta giudiziaria

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Nel dettaglio, i soggetti destinatari del provvedimento di sequestro risultano indagati, a vario titolo e per la qualità rivestita all'epoca dei fatti (ex prefetto di Pescara, nonché dirigenti ed ex dirigenti regionali), nell'inchiesta giudiziaria legata alla valanga che il 18 gennaio 2017 ha investito l'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara)


Un tragico evento conseguente a un fatale connubio di forti nevicate e scosse sismiche che avevano interessato in quel periodo il centro Italia in particolare: ciò determinò il distacco di una slavina da una cresta montuosa sovrastante l'albergo che travolse in pieno l'Hotel Rigopiano provocando 29 vittime. La magistratura, a mezzo della procura di Pescara, ha poi deciso di aprire un'inchiesta volta ad accertare le responsabilità per i ritardi nei soccorsi rispetto ai primi allarmi.


In particolare, i familiari delle vittime e i superstiti evidenziano come tutta l'operazione di soccorso sia apparsa anomala sin dall'inizio e come il tutto si fosse svolto in maniera superficiale, al punto da avanzare, addirittura, sospetti di depistaggio.


L'ordinanza impugnata risulta emessa a seguito di istanza delle parti civili che avevano richiesto il sequestro conservativo in base alla stima di un risarcimento complessivo di oltre 30 milioni di euro nei confronti delle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti con gravi lesioni. Una decisione della quale gli imputati chiedono il riesame avanzando plurimi profili di doglianza.

Sequestro conservativo e valutazione "fumus bonus iuris"

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Il Tribunale del Riesame, a seguito delle istanze degli indagati, si sofferma preliminarmente sul vaglio del c.d. "fumus" quale primo elemento fondante la cautela. Nell'ordinanza oggetto di riesame, con una sintetica valutazione, il GIP aveva rimandato esclusivamente alla "pendenza del processo penale ed alla sussistenza di un'imputazione, senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa".

Preclusione della valutazione in caso di rinvio a giudizio

Tuttavia, il Collegio sottolinea come la giurisprudenza della Suprema Corte rapporti inequivocabilmente la preclusione della valutazione del fumus, ai fini della concedibilità del sequestro conservativo, all'intervenuto decreto che dispone il giudizio in relazione alla sufficienza degli elementi fondanti il rinvio a giudizio. Rinvio a giudizio che, nel caso in esame, non è stato ancora disposto.

In pratica, si legge in sentenza, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello che ritiene che, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio, è preclusa la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti: in particolare, "la ratio della preclusione è collegata all'intervento di una valutazione del giudice dell'udienza preliminare di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio che reca in sé una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura" (cfr. Cass. 19991/2016 e n. 33143/2020) e del tutto idonea idonea a integrare l'apprezzamento relativo al fumus necessario all'adozione della misura.

Cosa accade se manca il rinvio a giudizio?

Diverso, sempre con riferimento al "fumus", è il caso in cui il rinvio a giudizio non sia stato ancora disposto, come nella vicenda esaminata.

Argomentando in maniera articolata, richiamando consolidati principi giurisprudenziali e rimarcando il diverso modularsi della disciplina delle misure cautelari personali rispetto a quelle reali, il Collegio conclude nel ritenere che, per quanto attiene il fumus, in mancanza di rinvio a giudizio e quindi di valutazione prognostica ai fini del rinvio a giudizio, assorbente ai fini dell'apprezzamento del fumus, al giudice della misura si impone "una valutazione seppure sommaria dello stesso ai fini della concedibilità della stessa".


Nel caso di specie, si ritiene che il GUP, da un lato, abbia esaurientemente affrontato la problematica del periculum, mentre dall'altro non ha dato contezza di una valutazione autonoma in merito al "fumus" avendo in sostanza ritenuto applicabile la preclusione scaturente dal rinvio a giudizio.

Annullamento dell'ordinanza cautelare

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Tanto premesso, pur tenuto conto del carattere devolutivo dell'impugnazione e dei poteri riconoscibili al Collegio in sede di riesame in relazione al potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza impugnata, il Collegio ritiene di non potersi sostituire al GUP.


Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite (cfr. 18954/2016), "il Tribunale del Riesame è tenuto ad annullare la misura sottoposta al suo vaglio in sede di riesame se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento nonché degli elementi fomiti dalla difesa", in pratica se la motivazione appare del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante.


Ed è proprio quanto accaduto nel caso di specie, ove la motivazione a base dell'ordinanza di sequestro manca di alcun apprezzamento seppure sommario sul fumus, neppure soddisfatto per relationem vuoi con riferimento alla pregressa ordinanza che aveva autorizzato il sequestro immobiliare nei confronti degli indagati, richiamata nella stessa, vuoi alla richiesta di sequestro.


Di conseguenza, il Tribunale decide di annullare l'ordinanza cautelare, mancando nella motivazione una autonoma valutazione da parte del Giudice per le Indagini preliminare dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura. Tale annullamento per motivi formali, precisa il provvedimento stesso, non impedisce la rinnovazione dell'ordinanza, in quanto il divieto di rinnovazione di cui all'art 309, comma 10, c.p.p. non si riferisce ai casi di annullamento ex art 309, comma 9, del codice di rito.


Si ringrazia lo Studio Legale Associato Galassi per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Tribunale Riesame Pescara, 14 dicembre 2020

Foto: 123rf.com
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