Per la Cassazione perde la definizione agevolata la società che sbaglia di soli 4 euro l'importo versato per l'Irap 2003

Definizione agevolata e mancato versamento integrale del quantum

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Con l'ordinanza n. 26309/2020 (sotto allegata) la Corte di Cassazione conferma la decadenza di una società dalla definizione agevolata prevista in occasione del sisma di Catania per aver omesso di versare 4 euro del quantum dovuto per l'Irap. Vediamo come è iniziato tutto e perché la Cassazione è arrivata a queste conclusioni.

Una S.a.s si avvale delle disposizioni previste in favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dell'ottobre del 2002 e sospende i versamenti tributari per gli anni 2003, 2004 e 2005, perché aderisce alla definizione agevolata prevista dall'art 1. comma 1 della legge n. 296/2006.

La disciplina di favore prevede il pagamento delle somme di cui è stato sospeso il versamento nella misura del 50%, con possibilità di pagare a rate. La società provvede quindi al versamento delle rate scadute, ma indica erroneamente l'importo Irap 2003 nell'importo di 1463 euro, inferiore di 4 euro al dovuto. Per questo l'Agenzia delle Entrate nega alla contribuente l'accesso alla definizione agevolata.

La contribuente ricorre alla CTP che rigetta il ricorso perché riconosce che in effetti la ricorrente ha versato somme inferiori a quelle dovute. La CTR invece ne accoglie l'appello avvisando l'iscrizione a ruolo operata dall'Ufficio priva di fondamento, considerando trascurabile, a fronte dei versamenti comunque effettuati, il mancato pagamento di 4 euro, importo che poteva essere semplicemente richiesto al contribuente.

Per l'Agenzia delle Entrate si perde l'agevolazione anche per 4 euro

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  • Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ricorre l'Agenzia delle Entrate lamentando con il primo motivo l'erronea valutazione da parte della CTR Sicilia che ha ritenuto irrilevante il mancato versamento dei 4 euro ai fini della decadenza dall'agevolazione tributaria.
  • Con il secondo censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del dlgs n. 471/1997 in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto inapplicabili le sanzioni previste per l'omesso versamento integrale del dovuto.
  • Con il terzo contesta l'omessa motivazione in merito alla dichiarata illegittimità del diniego opposto al contribuente dall'Ufficio dell'Agenzia.

Si decade dalla definizione agevolata anche per pochi spiccioli

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La Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il terzo per i seguenti motivi.

La norma di riferimento per risolvere la questione suddetta è l'art. 1 comma 1011 della legge n. 296/2006 il quale dispone che: "Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali."

Dalla lettura della norma emerge che non è prevista la decadenza dalla definizione agevolata del beneficiario se versa parzialmente la prima rata della definizione agevolata. Questa conseguenza però discende dai principi generali vigenti all'epoca dei fatti di causa, conseguenza che quindi non appare iniqua nei confronti della società contribuente anche perché la norma gli dava la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, previsto proprio per regolarizzare errori, carenze e omissioni dei versamenti di imposta, che però la contribuente non ha attivato, non allegando neppure di essere incorsa in un errore scusabile.

Scarica pdf Cassazione n. 26309/2020

Foto: 123rf.com
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