Il Giudice di Pace di Alessandria annulla i verbali per passaggio col rosso non avendo l'amministrazione depositato la delibera della giunta che autorizza l'installazione dell'apparecchiatura Photored

Photored: multa annullata se manca la delibera autorizzatoria della Giunta

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Vanno annullati i verbali elevati a seguito del passaggio con il rosso al semaforo rilevato tramite apparecchiatura Photo Red qualora il Comune, nonostante le sollecitazioni sul punto del conducente sanzionato, non produca in giudizio la delibera della Giunta Comunale che ha autorizzato l'installazione dell'impianto.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria in tre diverse sentenze, n. 427, 428 e 429 depositate rispettivamente il 7, 10 e 17 novembre del 2020 (qui sotto allegate) accogliendo i ricorsi promossi contro il Comune da parte di diversi conducenti assistiti dalla Globoconsumatori Onlus.


Sotto accusa finisce l'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione dell'infrazione di cui all'art. 146 del Codice della Strada e per la trasmissione dei dati a distanza. In particolare, i ricorrenti avevano chiesto alla Polizia Locale di produrre la delibera della Giunta, in assenza della quale i verbali opposti avrebbero dovuti essere annullati per illegittimità della sanzione.

Impianto semaforico e autorizzazione Giunta

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Sul punto, viene richiamata la sentenza n. 21847/2005 con cui la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di impianto semaforico installato senza la delibera di autorizzazione della giunta municipale, deve ritenersi nulla la multa elevata all'automobilista passato con il rosso e accertata a mezzo di apparecchio Photo Red. Nel caso di specie, tra l'altro, oltre alla stata delibera, i conducenti sanzionati avevano chiesto anche l'esibizione del decreto di omologazione.


Ciononostante, l'amministrazione convenuta nulla aveva replicato sul punto e nulla aveva prodotto in giudizio e, dunque, ciò conduce all'accoglimento dei ricorsi.


Il magistrato onorario ribadisce come, oltre alla giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata dai ricorrenti (oltre a Cass. n. 21847/2005 anche Giudice di Pace Torino n. 3341/2019), vi siano state anche molte sentenze di merito che, con argomentazioni ritenute condivisibili, hanno provveduto all'annullamento dei verbali di contestazione per violazione dell'art 146 C.d.S. accertata a mezzo di apparecchiature automatiche la cui installazione non era stata approvata mediante apposita deliberazione di Giunta (cfr. Tribunale S. Maria Capua Vetere n. 1732/2014; Giudice di Pace di Ivrea del 24/9/2020; Giudice di Pace di Carinola del 16/12/2005).

Correttezza e legittimità del procedimento sanzionatorio

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La produzione di tale delibera, si legge nei provvedimenti, ha lo scopo di dimostrare, come è onere dell'amministrazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la correttezza e legittimità del procedimento sanzionatorio, rendendo di fatto possibile la verifica giudiziale della corretta gestione dei poteri propri dell'ente territoriale.


Pertanto, in conclusione, il Giudice alessandrino ritiene che i verbali opposti siano da annullare in quanto l'amministrazione convenuta, pur a fronte di precise constatazioni da parte del ricorrente, non ha provveduto a depositare in giudizio la delibera di autorizzazione all'installazione dello strumento di rilevamento delle violazioni del divieto di transito con lanterna semaforica disposta con il rosso e dunque non ha pertanto fornito la prova del titolo legittimante la procedura di accertamento e contestazione del verbale opposto.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio dei provvedimenti

Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria sentenza n. 427/2020
Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria sentenza n. 428/2020
Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria sentenza n. 429/2020

Foto: 123rf.com
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