Le spese sostenute per l'esecuzione dei test sierologici ai dipendenti non rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta sanificazione

Test sierologici senza bonus sanificazione

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Non rientrano nel bonus sanificazione le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente. Tali spese non rientrano nel credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) o per garantire la salute dei lavoratori o utenti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 510 del 2 novembre 2020 (in allegato). Ricordiamo che il decreto Rilancio riconosce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. La misura del beneficio è pari al 60% di quanto speso nel 2020 per le suddette attività.

Le spese che rientrano nel bonus sanificazione

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Lo scopo del provvedimento è favorire l'adozione, da parte delle imprese, di misure per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Rientrano nell'agevolazione fiscale la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale; l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Tornando al quesito l'istante, un'impresa edile spiega di aver sottoposto i propri dipendenti ai test sierologici per verificare la presenza del virus, ritiene che gli importi utilizzati per effettuare tale screening rientrino tra quelli di cui all'articolo 125 del Dl n. 34/2020, essendo spese equiparabili a quelle sostenute per acquistare dispositivi di protezione e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti; la finalità dell'azione intrapresa quella di contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La risposta dell'Agenzia delle entrate

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Nella risposta n. 510/E del 2 novembre 2020, invece, l'Agenzia non concorda con la società istante, ritenendo che l'elenco delle spese ammissibili di cui al comma 2 dell'articolo 125, anche se non esaustivo, deve comunque rappresentare una parametro di riferimento, per cui le spese agevolabili sono tutte quelle spese sostenute che siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1, ossia: sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati; acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. A questo punto, secondo l'Agenzia

, le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano nell'ambito applicativo del tax credit sanificazione.

Guanti, quando il trattamento Iva è agevolato

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Riguardo invece i guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, la risposta ad un quesito dell'Agenzia delle entrate è la n. 507 2020 (in allegato). L'Agenzia delle dogane ha classificato questi beni alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. In questi casi il trattamento IVA agevolato introdotto dall'articolo 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in queste voci doganali ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico. Quindi, alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico si applica il regime di esenzione IVA qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, e l'aliquota IVA nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Scarica pdf Ag. Entrate n. 510/2020
Scarica pdf Ag. Entrate n. 507/2020

Foto: 123rf.com
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